Quando la coppia “è aperta”…non è previsto l’addebito della separazione ad uno solo dei coniugi – Cass.Civ. Sentenza 9074 del 20 Aprile 2011

Quando la coppia “è aperta”…non è previsto l’addebito della separazione ad uno solo dei coniugi – Cass.Civ. Sentenza 9074 del 20 Aprile 2011

wedding-cake-2Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 9074 del 20 Aprile 2011

La Corte di Cassazione nella pronunica in epigrafe, ha affrontato il problema delle, cosiddette, separazioni delle «coppie aperte», quelle  coppie, cioè nelle quali entrambi i coniugi mentengono reiterati rapporti extraconiugali, nella piena consapevolezza della altro; il Giudice di Legittimità ha stabilito che  non si può addebitare la separazione a nessuno dei coniugi, dato che  l’infedeltà reciproca è da considerarsi, di per sè, un motivo di disgregazione spirituale fra moglie e marito; così hanno statuito il Giudice del Palazzaccio,  nella sentenza numero 9074 del 20 aprile 2011, con la quale hanno rigettato il ricorso di un facoltoso imprenditore milanese che aveva richiesto l’addebito della separazione alla moglie, in considerazione dei suoi noti comportamento fedifraghi tenuti in costanza di matrimonio.

Dalle risultanze istruttorie, (prove testimoniali) era venuto fuori, che il tradimento era da molti anni reciproco e frutto,anche, della comune scelta dei coniugi di perseguire uno stile di vita “da single”,  decidendo  di vivere sotto lo stesso tetto come fossero semplici “coinquilini” piuttosto che marito e moglie; era emerso , inoltre, che da anni non coltivavano più gli medesimi hobby, interessi, piaceri e amicizie.

 

In primo grado il Tribunale di Milano aveva  addebitato la separazione alla moglie, in relazione al tradimento che la stessa donna aveva confessato, poi però Corte d’Appello lombarda  aveva stravolto il verdetto, con una decisione condivisa dalla Cassazione, accogliendo il gravame di lei ed eliminando l’addebito.

Nella motivazione della sentenza, la prima sezione civile, richiamando la motivazione di merito, ha rigettato  il ricorso del marito «mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quale comprovato dalle richiamate, privilegiate risultanze istruttorie, la Corte di merito ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis»

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