Processo locatizio e preclusioni istruttorie. A cura dell’Avv. Luca Larato

giustiziaProcesso locatizio e preclusioni istruttorie. A cura dell’Avv. Luca Larato

Il tema ivi trattato è quello della fissazione del termine, entro cui è possibile introdurre mezzi di prova nel processo locatizio.

La questione è d’evidente rilevanza non soltanto ai fini di un corretto accertamento della verità materiale (in merito, si faranno più pertinenti osservazioni “infra”), ma anche e soprattutto al fine d’evitare che esigenze fondamentali e vitali, come quelle abitative, siano lasciate all’arbitrio ed all’opportunismo di ciascuna parte processuale. In sintesi, la predeterminazione di un termine certo in materia serve ad evitare che le esigenze abitative siano lasciate alla mercè del caos processuale.

Questa premessa lascerebbe intendere che si propende per una soluzione rigorosa della questione in materia.

Tuttavia, nella fissazione di questo termine non bisogna, in ogni modo, essere eccessivamente rigorosi, soprassedendo altri interessi costituzionali da tutelare come il diritto di difesa e il principio del contraddittorio tra le parti processuali. Com’è possibile notare, la materia è molto delicata!

A) Preclusioni istruttorie nel rito locatizio

Al rito locatizio s’applica la disciplina del processo del lavoro, in quanto compatibile (cfr. 447 bis c.p.c.).

Tra le norme compatibili si rinvengono gli artt. 414 n. 5 e 416u.c. c.p.c., che fissano l’impossibilità di proporre nuovi mezzi di prova a seguito del deposito degli atti introduttivi (ricorso e memoria di costituzione del resistente) del giudizio.

Però, secondo l’art. 447 bis, comma III, c.p.c., “è possibile per il Giudice ammettere in ogni momento qualsiasi mezzo di prova”.

Questa norma potrebbe introdurre la libertà delle parti processuali di produrre il caos in un giudizio governato dal principio della celerità. Però, già il filtro rappresentato dal potere d’ammissione, lasciato al Magistrato, sarebbe sufficiente ad evitare tale pericolo.

In aggiunta, secondo la giurisprudenza (cfr. Pret. Pordenone 28.12.1996 in Arch. Loc., 1997, 267), il mezzo di prova, per superare le rigide preclusioni iniziali, deve essere rilevante e non può essere ammesso dopo l’inizio della discussione orale, in modo che alla controparte sia data la possibilità d’averne adeguata cognizione.

Ad esempio, una prova testimoniale può essere rilevante, perché intende dimostrare la gravità dell’inadempimento di controparte nonché la fondatezza dei motivi, che hanno giustificato il recesso dell’interessato dal contratto di locazione.

I documenti possono essere rilevanti, per provare che i vizi dell’immobile locato sono stati comunicati tempestivamente a controparte.

La perizia tecnica di parte può servire a provare la gravità dei vizi dell’immobile locato.

La previsione di questo termine nello stesso articolo, che estende la disciplina del rito del lavoro a quello locatizio, in quanto compatibile, significherebbe che il III comma prevale sugli artt. 414 e 416 c.p.c., chiudendo qualsiasi spazio alla tesi rigoristica.

B) Poteri istruttori d’ufficio del Giudice del Lavoro

Il tema delle preclusioni istruttorie nel rito locatizio trova una soluzione normativa abbastanza elastica, come scritto sopra. Però, molti operatori del foro ritengono che, in ogni caso, la preclusione istruttoria coincide con il deposito degli atti introduttivi ai sensi degli artt. 414 n. 5 e 416u.c. c.p.c.

Questa posizione sicuramente consente di chiarire immediatamente la posizione probatoria degli interessati, fornendo al Magistrato il quadro complessivo degli interessi in gioco per una più celere soluzione processuale della controversia. Però, il prezzo, che si paga, per ottenere una più celere soluzione della controversia, è la lesione di un altro interesse costituzionale: il diritto di difesa del ricorrente, che potrebbe anche essere la parte debole del rapporto di locazione.

Infatti, secondo gli artt. 414 e 416 c.p.c., l’ultima parola spetterebbe al resistente con la sua memoria costitutiva. Al ricorrente resterebbe vietato produrre mezzi di prova in contrasto con quelli richiesti nella memoria del resistente. Il diritto di difesa del ricorrente sarebbe pregiudicato e con questo anche il principio del contraddittorio.

Una violazione di questo tipo è incostituzionale soltanto in un giudizio, dove si controverte di questioni semplicemente economiche, immaginiamo cosa accadrebbe in un processo deputato alla tutela d’esigenze abitative.

Proprio l’applicabilità in materia del rito lavoristico consente di ricordare, in antitesi con la posizione contraria, i poteri istruttori, concessi al Giudice del Lavoro dall’art. 421, comma II, c.p.c.

In giurisprudenza è generalmente riconosciuto al giudice il potere di integrare egli stesso d’ufficio le eventuali indicazioni delle parti, le quali risultino insufficienti, nel senso di ammettere che il Giudice può sopperire a lacune nelle indicazioni probatorie delle parti, assegnando un termine perentorio, entro cui possano porre rimedio al relativo vizio (ex multis, cfr. Cass. 21124/´09, Cass. 15820/´00 e Cass. 11002/´00), per addivenire alla definizione della verità storica e materiale della fattispecie.

Secondo Cass. 15820/´00 e Cass. 6175/´90 “…per il giudice in tale caso non possono essere d’ostacolo preclusioni o decadenze verificatesi a carico delle parti”.

Infatti, il rigido sistema di preclusioni ha indotto il legislatore ad attribuire al Giudice ex art. 421, comma II, c.p.c. poteri d’ufficio in materia d’ammissione di mezzi di prova, al fine di contemperare il principio dispositivo con l’esigenza della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il Giudice, qualora reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio, fondata sull’onere della prova, ma ha il potere – dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. 17.06.2004 n. 11.533 e Cass. SS.UU. 23.01.2002 n. 761).

A questo punto, si fanno proprie le osservazioni di un insigne giurista, secondo cui la soluzione così raggiunta «…importa una preziosa elasticità in un processo dotato d’organiche preclusioni. Si evita in tal modo la completa cristallizzazione della “res controversa” nella fase iniziale del processo; ad essa conseguirebbe l’irrilevanza delle acquisizioni processuali verificatesi nel corso del giudizio, fonte di una pericolosa divaricazione non solo tra diritto e processo, ma tra realtà accertata e contenuto dell’accertamento giudiziale» (cfr. R. ORIANI, “Eccezione rilevabile di ufficio e onere di tempestiva allegazione: un discorso ancora aperto”, in Foro Italiano, 2001, I, 127 e ss.).

Questo orientamento non soltanto rispecchia i principi fondativi del processo del lavoro, ma è governato da quel buon senso, senza il quale la ricerca della verità storica e materiale resterebbe un pio desiderio e così anche il fine di qualsiasi buon giuslavorista: il giusto processo.

Per rafforzare quanto già scritto, è possibile affermare (cfr. Buoncristiani, “Poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro ed il principio del contraddittorio. Obbligo di capitolazione della prova testimoniale”, in Giust. Civ., 1989, I, p. 2217) che “Il giudice potrà accogliere la richiesta tardiva di mezzi istruttori ora dell’una ora dell’altra parte, purché risultino idonei a lumeggiare la verità storica”.

L’art. 421, comma II, c.p.c. offre un decisivo contributo destinato a mettere in crisi la tradizionale idea di processo fondato sul principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e sul riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.).

Perciò, è evidente, alla luce di quanto illustrato, come il modello processuale speciale in esame abbia spostato l’accento da un sistema caratterizzato dall’onere assoluto della prova ex art. 2697 c.c. ad uno connotato dal “rischio della mancata prova”, tenuto conto della discrezionalità del Giudicante e dell’intuibile incertezza delle censure, che gli si dovessero muovere in sede di gravame.

Il richiamo ai poteri ex art. 421, comma II, c.p.c. è necessario a superare la rigida preclusione istruttoria, contenuta negli artt. 414 e 416 c.p.c.

A conforto di tale soluzione spesso ci si riferisce alla necessità della ricerca della verità materiale, altrimenti soltanto intuibile con irrimediabile soccombenza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Bisogna, però, precisare che la ricerca della verità materiale non è il più importante argomento fondativo della soluzione più elastica. Infatti, il raggiungimento della verità materiale è un’astrazione appartenente al migliore dei mondi possibili, perché non è detto che il mezzo di prova, che supera le rigide preclusioni istruttorie, introduca nel giudizio circostanze vere ed incontrovertibili.

Nella realtà, infatti, spesso i mezzi istruttori sono utilizzati, per nascondere e/o mistificare la verità dei fatti.

Quindi, la necessità di superare le rigide preclusioni istruttorie del rito lavoristico/locatizio riposa sull’urgenza d’assicurare o tentare la tutela di inalienabili interessi (sostentamento/abitazione), che trovano riconoscimento in molte norme costituzionali (in primis, si pensi agli artt. 1 e 2 Cost.).

Ciò è vero da un punto di vista sostanziale, ma anche dal lato processuale, come scritto sopra, bisogna assicurare la tutela del diritto di difesa di ciascuna parte e l’attuazione del principio del contraddittorio.

Qualcuno potrebbe individuare una sovrapponibilità degli artt. 444 bis, III comma, e 421, II comma, c.p.c., sottoponendo quest’ultimo alle stesse obiezioni, cui è stato soggetto il primo articolo e viceversa.

Però, la differenza è chiara. L’art. 447 lascia l’iniziativa istruttoria tardiva alle parti processuali, conferendo al Magistrato un ruolo d’argine. Invece, l’art. 421 prevede che il Magistrato si attivi autonomamente, per porre rimedio alle lacune istruttorie iniziali, lasciate dalle parti processuali.

C) La prova documentale. Regime specifico

Limitatamente alla prova documentale, la giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr. ex multis, Cass. 5639/´99, Cass. 5265/´99, Cass. 1154/´97, Cass. 1359/´93 in Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 214 e Cass. 2618/´89 in Foro it., Rep. 1989, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 181; in dottrina è possibile valutare l’ampia messe di riferimenti giurisprudenziali e bibliografici, contenuta in C. CEA, “Produzione documentale e iniziativa istruttoria ufficiosa nel rito del lavoro”, in Foro it., 2000, parte I, 1267) esclude che la sanzione di decadenza per tardiva produzione valga anche con riferimento alle prove documentali.

Infatti, le prove precostituite, essendo oggetto di mera “produzione”, non sono soggette ad “ammissione”, con l’effetto del libero ingresso nel processo.

La giurisprudenza s’è attestata su posizioni sempre meno rigorose in materia, affermando che la produzione di documenti è possibile, anche se non siano stati indicati nel ricorso o nella memoria di costituzione, fino a che non sia iniziata la discussione orale, in modo che alla controparte sia data la possibilità d’avere adeguata cognizione del loro contenuto (Cass. 5265/´93 in Arch. locazioni, 1993, 738).

Sulla traccia dell’art. 447 bis, III comma, c.p.c., si è trovato il modo d’assicurare la necessità di proteggere un’urgenza umana (sostentamento/abitazione) e l’esigenza di un corretto sviluppo del processo (diritto di difesa e contraddittorio).

D) Conclusione

Taciuto quanto scritto in merito alla produzione documentale, il superamento delle rigide preclusioni istruttorie, contenute negli artt. 414 e 416 c.p.c., non sembra produrre un sacrificio del principio del rapido processo tale, da immolare le esigenze sostanziali (sostentamento/abitazione) e processuali (diritto di difesa e principio del contraddittorio), delle quali è costituzionalmente necessario tenere conto nello svolgimento del giudizio lavoristico/locatizio.

Questa affermazione potrebbe essere contestata indiscutibilmente, se fosse fondata esclusivamente sull’attività ermeneutica degli esperti del diritto. Però, essa ha anche il pregio di riposare sul diritto positivo: gli artt. 421, II comma, e 447, III comma, c.p.c.

Quindi, il superamento delle preclusioni istruttorie iniziali nel rito speciale non è un risultato auspicato dalla magnanimità degli studiosi, bensì un passaggio processuale neanche tanto implicitamente voluto dal Legislatore, consapevole della rilevanza costituzionale degli interessi in conflitto.

Avv. Luca Larato

Previous No al "lenzuolometro" se lo studio di settore è ok. A cura dell'Avv. Matteo Sances
Next L’internazionalizzazione delle imprese italiane: le opportunita’ economiche offerte dall’Unione Europea. A cura dell’Avv. Maurizia Venezia

You might also like