Processo civile, aumentato il perimetro della compensazione delle spese

Corte Costituzionale – Sentenza 19 Aprile 2018

L Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018, (Relatore Dott. Giovanni Amoroso), ha stabilito che in caso di soccombenza totale di una parte, il Giudice di merito, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

la Corte costituzionale, quindi,  ha aumentato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ad esempio, illustra  una nota della Consulta, significa che c’è stato un mutamento del quadro di riferimento della causa che modifica i termini della lite, senza che ciò sia imputabile, alla condotta processuale delle parti;

il che, però, può accadere anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della questione insorte, senza che nulla possa essere addebitato alle parti litigiose.

E’ sufficiente far riferimento, ad una decisione della Corte europea, a una norma di interpretazione autentica o a una sentenza di illegittimità costituzionale, a una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea o altre similari novità, che vadano ad incidere su questioni dirimenti.

Si tratta di ipotesi connotate dalla stessa gravità ed eccezionalità, pur non essendo imputabili  in un vincolato catalogo casistico, e che debbono essere rimesse, obbligatoriamente, alla prudenziale valutazione del giudice di merito.

Eguale discorso, dicasi,  per l’altra fattispecie prevista dalla disposizione censurata – “l’assoluta novità della questione” – riconducibile, a una situazione di oggettiva incertezza, non argomentata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale, si possono ipotizzare altre similari situazioni di totale  incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch’esse riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni.

Da ciò, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

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