Per la Cassazione i ladri di bancomat sono assimilabili agli Hacker che commettono frode informatica – Cass.Pen. Sentenza 17748/2011
Cassazione Penale Sentenza n. 17748/2011
La Cassazione con la sentenza n. 17748/11, ha sancito che clonare un bancomat, configura il reato di “frode informatica”. La Corte ha dovuto giudicare una vicenda in cui due soggetti, dopo aver clonato alcuni bancomat, avevano provveduto a effettuare diversi acquisti.
Nella specie, i due, attraverso l’utilizzazione di carte clonate e grazie all’intercettazione dei codici segreti di accesso (i pin) erano penetrati, in modo fraudolento, all’interno dei vari circuiti bancari, alterando i dati contabili mediante illecite operazioni bancarie di trasferimento fondi, in aggiunta al illegittimi prelevamenti di contanti presso i servizi di cassa continua.
I giudici di legittimità, hanno chiarito che si debba applicare la più dura sanzione prevista per le frodi informatiche, dato che si tratta, infatti, di una condotta per molti capi, similare a quella di chi entrato senza diritto in possesso delle cifre chiave e delle password di altre persone le utilizza arbitrariamente, taendo per sè un ingiusto profitto.
Nella specie, i due, attraverso l’utilizzazione di carte clonate e grazie all’intercettazione dei codici segreti di accesso (i pin) erano penetrati, in modo fraudolento, all’interno dei vari circuiti bancari, alterando i dati contabili mediante illecite operazioni bancarie di trasferimento fondi, in aggiunta al illegittimi prelevamenti di contanti presso i servizi di cassa continua.
I giudici di legittimità, hanno chiarito che si debba applicare la più dura sanzione prevista per le frodi informatiche, dato che si tratta, infatti, di una condotta per molti capi, similare a quella di chi entrato senza diritto in possesso delle cifre chiave e delle password di altre persone le utilizza arbitrariamente, taendo per sè un ingiusto profitto.
La sentenza precsia, inoltre, che il principio di alterazione di un sistema informatico o telematico va inteso in modo generico e quindi: «bisogna intendere ogni intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento del sistema che viene distratto dai suoi schemi predefiniti in vista del raggiungimento dell’obiettivo – punito dalla norma – di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto con altrui danno».