Nullo il redditometro per l’anno 2008? A cura dell’Avv. Matteo Sances

Nullo il redditometro per l’anno 2008? A cura dell’Avv. Matteo Sances

tasseNullo il redditometro per l’anno 2008? A cura dell’Avv. Matteo Sances

Non è raro notare in questi ultimi tempi l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di accertamenti fiscali cosiddetti “Redditometro” a numerosi contribuenti.

L’anomalia presente in questi accertamenti è che l’Agenzia delle Entrate sta rideterminando il reddito dei contribuenti per il 2008 (il 31/12/2013 scadrà il termine ultimo per accertare tale annualità) senza valutare se la presunta differenza di reddito tra l’accertato e il dichiarato riguarda anche altri periodi d’imposta.

Spieghiamoci meglio. Per questa tipologia di accertamento fiscale il legislatore ha stabilito che “l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per DUE O PIU’ PERIODI D’IMPOSTA” (dall’art. 38 commi 4, 5 e 6 del DPR n.600/73).

Ci si rende conto, quindi, come l’operato dell’Amministrazione finanziaria sia palesemente illegittimo e ciò è confermato anche dalla Suprema Corte, la quale in più occasioni ha chiarito che condizione basilare per la legittimità del redditometro per un determinato periodo d’imposta è “ … la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico” (si vedano sent Cass, sez. trib, n.26541 del 5/11/2008, sent Cass, sez. trib, n.17200 del  23/07/2009, liberamente visibili su http://www.studiolegalesances.it/ – Sez. Documenti).

Del medesimo avviso, tra l’altro, è sempre stata anche la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n.49/E del 9.08.2007).

La logica legata a questa tipologia di accertamento, d’altronde,  consiste nel fatto che la disponibilità dei beni e di taluni servizi presuppone un loro mantenimento nel tempo e, quindi, l’esistenza di un reddito con carattere di periodicità.

In pratica, il ragionamento sotteso è che, a fronte di una disponibilità costante nel tempo di determinati beni, si dovrebbe avere un reddito costante nel tempo del contribuente (ossia per due o più periodi d’imposta).

Ovviamente, tale inversione di tendenza dell’Amministrazione finanziaria con la presa in considerazione di un solo anno oltre a risultare una violazione di legge si pone anche in pieno contrasto con lo Statuto dei Diritti del Contribuente, il quale prevede che “i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” (art. 10, comma 1, della legge n.212 del 27/07/2000).

Principio che appare dunque calpestato laddove ci si trova di fronte ad un fisco che cambia senza preavviso le carte in tavola.

Per tali motivi l’azione dell’Amministrazione finanziaria rappresenta senza dubbio un grave abuso.

  Avv. Matteo Sances

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