Novità per la Mediazione civile – condanna in prima udienza per la mancata partececipazione all’incontro di mediazione

mediazione-civileIn nuovo scehma di decreto legge, recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, in materia di medizione nelle controversie civili e commerciali,  prevede, all’art. 13, le seguenti novità (art. 13):

 

– il capo di ogni ufficio giudiziario dovrà vigilare  sull’applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria e dovrà adottare tuttle le iniziative tese a favorire l’espletamento della medizione su invito del giudice. 

 

– con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza, il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di “mediazione obbligatoria” senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio;

 

 

 

Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate dunque le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia”

 

 

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: “Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,”

 

 

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