Nel caso in cui la ex moglie/casalinga ha un professionalità in grado di poterla aiutare a vivere, le è possibile ridurre il mantenimento

Nel caso in cui la ex moglie/casalinga ha un professionalità in grado di poterla aiutare a vivere, le è possibile ridurre il mantenimento

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Corte di Cassazione Sentenza n. 4571 del 22 Marzo 2012

La  prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4571/2012, nel respingere il ricorso di una donna che si era vista ridurre l’assegno perché, pur essendo impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, aveva la qualifica di insegnante, ha sancito che,  nel caso in cui si accerta che la beneficiaria dell’assegno di mantenimento è in possesso di una idonea qualifica professionale e il soggetto obbligato al pagamento ha, di fatto, subito una netta diminuzione del proprio patrimonio, è perfettamente legittima la richiesta dell’ex coniuge di tagliare il mantenimento.

 

per i i giudici di merito questa professionalità potenziale le avrebbe consentito di dare lezioni private o collaborare con scuole pubbliche o provate e di non gravare per intero sull’ex coniuge.

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali,  avevano stabilito che la professionalità della ex moglie, le avrebbe consentito di tenere lezioni private o di collaborare con le scuole pubbliche o private e di non dover gravare per intero sull’ex marito, sostenendo, quindi,  che la donna, seppur senza mezzi economici,

non si doveva considerare, anche  priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale

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