Nel caso in cui il lavoratore part-time è costretto a prolungare il suo orario di lavoro…il contratto si trasforma a tempo pieno – Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 11905 del 30 Maggio 2011

Nel caso in cui il lavoratore part-time è costretto a prolungare il suo orario di lavoro…il contratto si trasforma a tempo pieno – Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 11905 del 30 Maggio 2011

part-timelfCorte di Cassazione Sentenza n. 11905 del 30 Maggio 2011
Importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione quella pronunciata il 30 Maggio 2011, avendo affrontato un tema caro a molti lavoratori part-time, che si trovano loro malagrado, a dover levorare ben oltre i limiti di tempo contrattuali stabiliti…I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti stabilito, che scatta automaticamente la conversione a tempo pieno del contratto, qualora il part-time si dovesse prolungare per l’intero orario di lavoro laddove le istanze del datore di lavoro siano reiterate e protratte nel tempo, facendo salvi, logicamente, gli episodi sporadici in cui il lavoratore si trattiene oltre l’orario concordato.
Il nuovo contratto viene fatto decorrere, dalla data in cui il dipendente ha esercitato «con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all’orario normale». La fattispecie oggetto della pronuncia aveva come protagonista un dipendente di  una società concessionaria del servizio autostradale che dopo aver concluso un contratto part-time con un proprio lavoratore, lo faceva lavorare per l’intera giornata, in spregio ai dettami previsti  dal Ccnl di categoria.Il Giudice di Legittimità,nel confermare la sentenza di Appello, affermava che “il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale, o addirittura con orario superiore”, sottolineando come il comportamente concludente deve essere inteso come 

«conseguente all’accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata – resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale – non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite».

 

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