Nel caso di chiusura dell’unità produttiva è legittimo il licenziamento condizionato al rifiuto, del lavoratore,  di trasferirsi

Nel caso di chiusura dell’unità produttiva è legittimo il licenziamento condizionato al rifiuto, del lavoratore, di trasferirsi

 

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Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 11 aprile 2013 n. 8843

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha valutato pienamente legittimo,  il licenziamento del lavoratore  che, a seguito della chiusura dell’unità produttiva, si sia rifiutato di proseguire il rapporto di lavoro in altra sede.

In secondo grado, la Corte di Appello di Brescia, pur avendo consentito al ricorrente di depositare la documentazione tesa a provare il periodo di assenza (in cui non era stato possibile avere effettiva conoscenza del licenziamento ex art. 1334 c.c.), ha poi accertato che la società datrice aveva chiuso l’unità produttiva in provincia di Bergamo e che aveva offerto al lavoratore di proseguire in un’altra unità, quella di Avellino, subordinando il licenziamento alla mancata accettazione del trasferimento.

l dipendente, non aveva mai aderito alla proposta di trasferimento avanzata e la sentenza, sottolinea che  “in nessun momento, neppure successivo al suo rientro in Italia nel febbraio 2005, l’odierno ricorrente ha aderito alla proposta di trasferimento. In tal modo la condizione sospensiva apposta dal datore di lavoro al recesso si è realizzata ed il rapporto si è risolto, essendo venuta meno la condizione sospensiva apposta, in modo del tutto legittimo”.

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