Modello contratto di concessione pubblicitaria

Il presente contratto stipulato 

tra

– La Società Alfa, con sede legale in <…..>, alla via/piazza/corso <…..> n. <…..>, c.a.p. <…..>, C.F. <…..> P.IVA <…..>, in persona del proprio legale rappresentante/amministratore unico dott. <…..>, nato a <…..>, (<…..>) il <…..>, cod. fisc. <…..>, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito anche “Concedente”)

e

– La Società Beta, con sede legale in <…..>, alla via/piazza/corso <…..> n. <…..>, c.a.p. <…..>, C.F. <…..> P.IVA <…..>, in persona del proprio legale rappresentante/amministratore unico dott. <…..>, nato a <…..>, (<…..>) il <…..>, cod. fisc. <…..>, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito anche “Concessionario/a”)

Di seguito congiuntamente denominate anche come le “Parti”.

premesso che

a) ‑La Concedente è titolare esclusiva del seguente veicolo: <…..>;

b) ‑la Concedente è interessata a collocare presso il pubblico degli inserzionisti, alle migliori condizioni, gli spazi pubblicitari disponibili di volta in volta sul veicolo indicato al punto che precede;

c) ‑la concessionaria è dotata dell’organizzazione e delle strutture commerciali e tecnico professionali necessarie per promuovere presso il pubblico degli inserzionisti la vendita di spazi pubblicitari;

d) ‑la Concedente intende avvalersi della concessionaria per la vendita di spazi pubblicitari sul proprio veicolo, alle condizioni e termini di seguito descritti.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

2.1 La società Alfa concede alla società Beta, la quale accetta con la sottoscrizione del presente Accordo, di procedere alla vendita degli spazi pubblicitari presenti sul proprio veicolo indicato in premessa, che nel corso della durata del contratto si renderanno di volta in volta disponibili sia nella forma di <…..>e/o altre forme di comunicazione commerciale.

2.2 Nel seguito del presente Contratto tutti gli spazi indicati oggetto di concessione sono collettivamente denominati anche come “Comunicazione commerciale”.

2.3 Il diritto di vendere non è sottoposto a limitazioni territoriali.

2.4 É stabilita a favore della Concessionaria la facoltà di subconcedere a terzi la vendita delle Comunicazioni Commerciali pur rimanendo essa Concessionaria responsabile nei confronti della Concedente dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 3 – Durata del contratto e recesso

3.1 Il presente Contratto si intende stipulato a tempo determinato e segnatamente per un periodo complessivo di anni <…..> (generalmente da un minimo di 3 ad un massimo di 5) dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, con scadenza fissata in data <…..>.

3.2 Il presente Accordo si rinnoverà tacitamente alla scadenza salvo che una delle Parti non intenda recedere mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno <…..> giorni rispetto alla scadenza originaria o a quella prorogata.

Art. 4 – Obblighi particolari delle parti

4.1 Il Concessionario si impegna a procedere, in nome proprio, con propria organizzazione, alla ricerca ed alla raccolta degli ordini per la pubblicità da inserire sul veicolo del concedente, nonché alla conclusione, sempre in proprio, dei relativi contratti di diffusione con gli utenti, nonché ancora alla fatturazione, esazione ed incasso dei corrispettivi.

4.2 La Concedente si obbliga ad inserire sul predetto veicolo la pubblicità raccolta dalla Concessionaria ed a darvi diffusione, salvo che, a motivo dei suoi contenuti, essa dovesse risultare contra legem o inadatta al pubblico.

Art. 5 – Comunicazioni

5.1 Qualsiasi comunicazione dovuta ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e consegnata di persona o spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:

Per la Società Alfa, a:  Per la Società Beta, a:

Società Alfa             Società Beta

Via (<…..>)            Via (<…..>)

(<…..>)                        (<…..>)

C.A. (<…..>)            C.A. (<…..>)

fax: (<…..>)            fax: (<…..>)

Art. 6 – Corrispettivo

6.1 Per l’esecuzione dell’attività oggetto del presente Accordo il corrispettivo spettante alla Concessionaria viene convenuto nella misura del <…..>% mentre il compenso spettante alla Concedente viene convenuto nella misura del <…..>%, entrambi da calcolarsi sul totale dei ricavi lordi effettivi, al netto della sola IVA, che la concessionaria realizzerà dall’esecuzione dei contratti acquisiti.

6.2 La quota di spettanza della Concedente verrà versata dalla Concessionaria nei termini di seguito pattuiti: <…..>

6.3 Viene convenuto l’obbligo della Concessionaria di corrispondere alla Concedente ogni <…..> (indicare il termine) a titolo di anticipazione sulla quota spettante a quest’ultima la somma di Euro <…..> =. Ove detta quota si rivelasse inferiore all’anticipo erogato si procederà al termine di ogni anno ad un conguaglio per la differenza versata in più.

Art. 7 – Correttezza e buona fede

7.1 Le Parti si impegnano al rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del Contratto. In particolare, nella ricerca e acquisizione della pubblicità, il Concessionario si impegna a non adottare una politica commerciale che possa svilire o menomare l’immagine o la valenza pubblicitaria del veicolo in concessione.

Art. 8 – Divieto di svendita di spazi pubblicitari

8.1 É fatto divieto al Concessionario di svendere gli spazi pubblicitari. In particolare egli ha l’obbligo di attenersi, nell’acquisizione degli ordini, alle tariffe fissate dal Concedente (v. allegato 1).

Art. 9 – Presentazione del rendiconto della gestione

9.1 Le Parti convengono l’obbligo della Concessionaria di presentare alla Concedente il rendiconto della propria gestione secondo i termini e le modalità di seguito indicate: <…..>.

Art. 10 – Esclusione dell’esclusiva a favore della concedente

10.1 Lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo non viene effettuato in esclusiva dalla Concessionaria, che resta libera di assumere in concessione anche la pubblicità di altri mezzi, non solamente di tipo diverso ma anche dello stesso genere di quello del Concedente e con esso in concorrenza.

Art. 11 – Esclusiva a favore della concessionaria

11.1 La Concedente si impegna a non affidarsi, per la raccolta della pubblicità, ad altre organizzazioni e a non raccoglierla in proprio.

11.2 La Concedente si obbliga ad indirizzare alla Concessionaria quanti dovessero richiedergli direttamente inserzioni pubblicitarie.

Art. 12 – Spese per ricerche di mercato ed indagini particolari

12.1 Le spese per ricerche di mercato e/o per eventuali indagini particolari, nonché ogni altra spesa relativa allo sviluppo della Comunicazione Commerciale ed alla promozione del veicolo preventivamente determinata di comune accordo dalle Parti, saranno per il <…..>% a carico della Concedente e per il <…..>% a carico della Concessionaria.

12.2 Altre spese decise da una sola delle due Parti resteranno a carico della Stessa.

12.3 Rientrano fra le spese relative allo sviluppo dell’attività di vendita anche quelle relative a manifestazioni, di rappresentanza e di pubbliche relazioni, e relative a concorsi, sempre che le stesse siano state preventivamente determinate di comune accordo dalle Parti.

Art. 13 – ‑Esecuzione di ordini di pubblicità alla data di scioglimento del contratto

13.1 È fatto obbligo alla Concedente di dare esecuzione, per la parte residua, a tutti gli ordini di pubblicità raccolti dalla Concessionaria fino alla data di scioglimento del contratto. Le Parti convengono che per l’acquisizione di detto portafoglio il Concedente corrisponderà al Concessionario la somma complessiva di Euro <…..>=.

Art. 14 – Clausola di confidenzialità

14.1 Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo al Presente Accordo sia mantenuto in regime di confidenzialità.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

15.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall’esecuzione del presente Accordo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all’articolo 4, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice sulla protezione dei dati personali (nel seguito, il “Codice”).

15.2 Pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte:

a) ‑presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell’altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall’articolo 13 del Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice;

b) ‑garantisce di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, coinvolti dall’esecuzione dell’oggetto del presente Accordo ed il cui trattamento sia comunque necessario alla Parte che lo effettua per adempiere correttamente agli obblighi di cui al presente Accordo;

c) ‑si impegna a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice qualora nell’esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

Art. 16 – Legge applicabile

16.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le altre norme inderogabili aventi efficacia di legge.

Art. 17 – Clausola compromissoria

17.1 Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, validità, esecuzione o violazione del presente Accordo, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto di 3 arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro. Il terzo arbitro, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti. Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina dell’arbitro della convenuta, l’arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di <…..>.

L’arbitrato si terrà a <…..> e sarà rituale e di diritto e dovrà svolgersi secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 240 giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell’ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato su accordo scritto delle parti o per decisione del Presidente del Tribunale di <…..> (quello cui è stato attribuito il potere di nomina dell’arbitro della convenuta e /o del terzo arbitro). Sempre in caso di controversie tra le parti e nella limitata ipotesi di richiesta di provvedimenti cautelari e/o di urgenza (ovvero di istruzione preventiva), sarà competente in via esclusiva il Tribunale di <…..> (quello cui è stato attribuito il potere di nomina dell’arbitro della convenuta e/o del terzo arbitro), che sarà pure esclusivamente competente nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la presente clausola compromissoria dovesse essere giudicata nulla e/o inefficace.

Art. 18 – Disposizioni generali

18.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

 

Allegato 1 – Tariffe.

La Società Alfa

Nome: <…..>

Funzione: <…..>

Data: <…..>

FIRMA <…..>

 

La Società Beta

Nome: <…..>

Funzione: <…..>

Data: <…..>

FIRMA <…..>

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, le seguenti clausole: art. 3 (Durata del contratto e recesso), art. 4 (Obblighi particolari delle parti), art. 6 (Corrispettivo), art. 8 (Divieto di svendita di spazi pubblicitari), Art. 9 (Presentazione del rendiconto della gestione), art. 10 (Esclusione dell’esclusiva a favore della concedente), art. 11 (Esclusiva a favore della concessionaria), art. 12 (Spese per ricerche di mercato ed indagini particolari), art. 13 (Esecuzione di ordini di pubblicità alla data di scioglimento del contratto), art. 14 (Clausola di confidenzialità), art. 17 (Clausola compromissoria), art. 18 (Disposizioni generali).

 

La Società Alfa

Nome: <…..>

Funzione: <…..>

Data: <…..>

FIRMA <…..>

 

La Società Beta

Nome: <…..>

Funzione: <…..>

Data: <…..>

FIRMA <…..>

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