Mediazione Civile Obbligatoria…In arrivo il nuovo decreto correttivo da parte del Ministero di Giustizia
E’ in via di pubblicazione il nuovo decreto del Ministero della Giustizia in materia di Medizione civile obbligatoria, il quale pone in essere alcuni “correttivi” alla disciplina, attualmente in vigore, in considerazione dei problemi riscontrati nei primi mesi di applicazione. Le principali e più interessanti novità, riguarderanno soprattutto il tirocinio obbligatorio dei “nuovi mediatori” e formazione continua.
Di seguito una tabella esplicativa dei novità :
1) Per idventare mediatore sarà necessario svolgere un periodo di tirocinio assistito partecipando ad almeno 20 casi di medizione, svolti presso organismi accreditati;
2) i mediatori si impegnano a svolgere un periodo di aggiornamento, almeno ogni due anni, presso gli enti di formazione;
Di seguito una tabella esplicativa dei novità :
1) Per idventare mediatore sarà necessario svolgere un periodo di tirocinio assistito partecipando ad almeno 20 casi di medizione, svolti presso organismi accreditati;
2) i mediatori si impegnano a svolgere un periodo di aggiornamento, almeno ogni due anni, presso gli enti di formazione;
3) i mediatori abilitati, per acquisire i requisiti previsti per l’esercizio della mediazione, hanno sei mesi in più di tempo;
4) il mediatore deve svolgere con la parte istante l’incontro anche in mancanza di adesione della controparte chiamata in mediazione; la segreteria dell’organismo rilascerà poi un attestato di conclusione del procedimento;
5) il regolamento di procedura deve prevedere criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione, predeterminati a seconda della specifica competenza professionale, ricavata anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta dal mediatore;
6) il direttore generale della giustizia civile, per esercitare la vigilanza sul registro degli organismi di conciliazione e sugli enti formatori, si può avvalere dell’Ispettorato generale del ministero della giustizia.
7) sono modificati alcuni criteri di di quantificazione delle indennità
(art. 16 del dm 180/2010 : l’importo massimo delle spese per ciscuno scaglione potrà essere aumentato in misura non superiore ad un quarto, anzichè diun quinto in caso di successo della mediazione)