MEDIAZIONE CIVILE – IL TERMINE DI 15 GIORNI CONCESSO DAL GIUDICE NON E’ DA CONSIDERARSI PERENTORIO

Tribunale di Trapani, sentenza del 06-02-2018

Il Tribunale di Trapani, sul tema della perentorietà o meno del termine di 15 giorni assegnato dal giudice, entro il quale dover dare avvio al procedimento di mediazione, è intervenuto, facendo proprio, il recente orientamento dettato dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza 24.5.2017) che ha previsto, che il termine di 15 giorni concesso dal Giudice per espletare una “Mediazione Delegata”,  non deve essere considerato,  perentorio, in quanto manca una previsione legale che lo qualifica in tal senso.

Per il Giudice siciliano, la Mediazione deve essere considerata una parentesi del procedimento ordinario, motivo per il quale, si ritiene opportuno, non applicare ad alcuni dei termini che la caratterizzano, le più rigide regole processuali.

Sulla perentorietà o meno, dei termini concessi dal Giudice per il deposito dell’istanza della Mediazione Delegata,  la giurisprudenza di merito è molto contrastante.

 

 

 

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