Manca il dispositivo antiscivolo sulle scale…il datore di lavoro paga i danni fisici riportati dal dipendente caduto, ex art. 2087 c.c. TAR Piemonte sentenza n. 482 del 14 Maggio 2011

Manca il dispositivo antiscivolo sulle scale…il datore di lavoro paga i danni fisici riportati dal dipendente caduto, ex art. 2087 c.c. TAR Piemonte sentenza n. 482 del 14 Maggio 2011

scivoloneSentenza n. 482 del 14 Maggio 2011 – TAR Piemonte

Con la sentenza n. 482 del 14 maggio 2011, il Tar Piemonte ha dichiarato sussistente il diritto di un dipendente pubblico al risarcimento del danno, ax art. art. 2087 c.c., verificatosi in conseguenza di una caduta avvenuta nelle ore di servizio, stante l’omessa presenza del dispositivo antiscivolo sulle scale dell’ufficio.

L’assenza del dispositivo, afferma la corte  “ha agevolato la caduta e tanto integra una violazione dell’art. 2087 c.c., tenuto conto dell’onere del datore di lavoro di adottare tutti gli accorgimento idonei e necessari  a prevenire infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è di elementare  applicazione come risultante dalle fotografie in atti.…Il danno viene quantificato, secondo le tabelle che tengono conto del concetto allargato di danno biologico, come da ultimo definito nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione; tale liquidazione si ritiene possa essere

 

integralmente satisfattiva delle pretese della ricorrente.”

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