L’Ospedale e il Ministero della salute sono responsabili in caso di trasfusioni e sangue infetto, anche per gli eventi antecedenti alla L. n. 107/1990 _Cassazione Civile n. 15453/2011
Corte di Cassazione Sentenza n. 15453 del 14 Luglio 2011
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15453 del 14 Luglio 2011, ha stabilito che nei casi di trasfusioni e sangue infetto, tanto il Ministero della Salute quanto l’Azienda Ospedaliera interessata, sono responsabili in solido, anche per gli eventi precedenti all’entrata in vigore della Legge n. 107/1990, che disciplina le attività di trasfusione e la produzione di emoderivati.
Per gli Ermellini, la responsabilità, nel caso de quo, è palese dato che, si cita testualmente, “indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus Hcv, ben poteva il personale medico “sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione”.
Nel caso specifico, un paziente, a seguito di una serie di emotrasfusioni (di sangue poi risultato infetto da epatite C)
tese a ridimensionare un quadro clinico seriamente compromesso, decedeva in conseguenza delle patologia contratta.