Lavoro – L’esecuzione per il recupero delle retribuzioni va fatta sul lordo
Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 19790 del 28.09.2011
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19790/2011, ha stabilito che, in caso di esecuzione per il recupero degli stipendi non pagati da parte del lavoratore, l’azione va proposta con riferimento all’importo lordo della retribuzione e quindi comprensivo dei contributi previdenziali e fiscali.
Le relative imposte saranno dunque evase dal lavoratore direttamente, mediante il meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, dopo che le stesse siano state liquidate da parte del competente ufficio sulla base delle retribuzioni materialmente percepite e dichiarate.
L’ulteriore conseguenza è che la liquidazione degli emolumenti segue il c.d. criterio di cassa e quindi le somme saranno soggette a tassazione soltanto nel momento in cui vengono percepite. La circostanza è di non poco conto in caso di licenziamento e perdita del lavoro.
Il principio affermato dalla Corte è che la norma, che consente al datore di lavoro di effettuare le ritenute contributive sulle retribuzioni del lavoratore, è di stretta interpretazione e pertanto si applica solo nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione stessa.