La perdita chance della vittima della strada va risarcita – Cass.Civ. Sent. 7868 del 6 Aprile 2011
Corte di cassazione – III Sezione civile – Sentenza 6 aprile 2011 n. 7868 06 aprile 2011
La Suprema Corte di Casazione, con la Sentenza in epigrafe ha determinato che se a causa del lungo periodo di invalidità temporanea, oltre un anno, la vittima di un incidente stradale ha dovuto “interrompere gli studi universitari” perdendo la possibilità di laurearsi, tale qualifica di danno deve essere ripagata. La Corte ha riconosciuto il danno da perdita di chance di un automobilista per l’infortunio subito, stabilendo che in presenza di una perizia che determini un precisa percentuale di invalidità, il giudice può sì discostarsene, riducendola, ma motivandone le ragioni “con riguardo alla specificità del caso concreto”.