La notifica della multa al portiere  è invalida se non è attestata la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione degli atti- Cassazione Civile Sentenza n. 8284/2011

La notifica della multa al portiere è invalida se non è attestata la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione degli atti- Cassazione Civile Sentenza n. 8284/2011

postinoCorte di Cassazione Sentenza n. 8284/2011

La Suprema Corte con la sentenza n. 8284/2011  ha stabilito che per essere valida la notifica a mezzo posta della contravvenzione effettuata nelle mani del portiere dello stabile, deve essere certificata anche l’infruttuosa ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione ai sensi dell’art.139 c.p.c., di fatti nelle righe della pronuncia si legge che: “… deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate,

attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Né può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere …”


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