LA MANCATA PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLE PARTI IN MEDIAZIONE UNITAMENTE AI RISPETTIVI LEGALI DI FIDUCIA DETERMINA L’IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
Tribunale di Napoli, ordinanza 6.4.2017
Nel corso del procedimento di mediazione le parti devono partecipare personalmente con l’assistenza dell’avvocato ed esperire effettivamente la procedura a pena della improcedibilità della domanda.
Se durante l’incontro non raggiungono un accordo, il mediatore può formulare una proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.
L’eventuale impedimento all’effettivo svolgimento o il motivo del rifiuto della proposta dovranno essere comunicati dalle parti al giudice.