LA CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE (CTM), PUO’ ESSERE UTILIZZATA DAL GIUDICE, PER FORMULARE LA SUA PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 BIS CPC

Tribunale di Ascoli Piceno, Ordinanza del 2 Novembre 2017 Dott. Luisella Lorenzi

Ancora una volta il Tribunale di Ascoli Piceno, (nella persona del Giudice Dott.ssa Luisella Lorenzi), ribadisce  la legittimità e la producibilità della Consulenza Tecnica svolta in  Mediazione, anche nella successiva fase  giudiziale.

Addirittura il Giudice di prime cure, dopo aver invitato le parti a tentare la mediazione, conclusasi senza l’esito sperato, ritenuta valida e accurata la Consulenza tecnica spiegata in mediazione, ha deciso di formulare, proprio sulla base del CTM, una sua proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.

Con tale ordinanza, da un lato si incomincia a percepire la rinnovata  sensibilità della Magistratura Ordinaria per la Mediazione delegata ( e le ultime statistiche ministeriali confermano il trand positivo) e dall’altro, si assiste sempre più, allo sdoganamento della la CTM (consulenza tecnica in mediazione), strumento utile, non solo ai fini del decidere, ma anche, idoneo a consentire al Giudice una formulazione più consapevole della  proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.

La pronuncia ascolana, di certo non isolata nel panorama nazionale, è però figlia della spiccata sensibilità del foro Piceno, nei riguardi della Mediazione Civile, frutto, sia della preziosa opera divulgativa e culturale, operata negli ultimi anni dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno sia della lungimiranza  del Tribunale piceno, che ha visto nel ricorso agli strumenti delle  ADR un prezioso alleato per la riduzione del contenzioso.

Tribunale di Ascoli Piceno, Ordinanza del 2.11.2017 Giudice Dott.ssa Lorenzi

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