La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della stessa

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della stessa

Services__SolutionsSentenza del Tribunale di Piacenza del 14 Aprile 2011

Il Tribunale di Piacenza nella sentenza in epigrafe ha statuito che una società, seppur in liquidazione, pur non avendo ancora saldato i debiti ed i crediti,  è estinta, “di diritto” dal momento della iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese. Il tribunale piacentino ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione dei danni da parte di una condomina nei confronti della società che aveva realizzato l’immobile, in quanto estinta, sostendo, nei passi della sentenza che “L’articolo 2495 comma 2 del codice civile, così come modificato dal Dlgs 6/2003 ed in vigore dal 1° gennaio 2004, sostituendo il previgente articolo 2456 del codice civile, prevede che dopo la cancellazione della società, la stessa si estingue, indi per cui i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”; il Giudice quindi ha ritenuto  che “In sostanza, viene sancito l’effetto costitutivo dell’estinzione della società al momento dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali”, anche  se, sottolinea,

 “è ben vero che trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che in conformità all’articolo 11 delle preleggi vale quindi solo per l’avvenire, atteso che in passato la giurisprudenza aveva sempre pacificamente ritenuto che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determinasse l’estinzione ove non fossero esauriti i rapporti giuridici ad essa facenti capo”, è altrettanto vero che “con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1/1/2004, così come nel caso che qui occupa, è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l’estinzione della società”.

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