Istanza di riabilitazione penale ex art. 178 codice penale

La persona che è stata condannata a seguito di sentenza penale passata in giudicato ha diritto a chiedere la riabilitazione penale cioè la cancellazione del reato, come se non fosse mai stato commesso. In ogni Tribunale è presente un archivio dove viene inserita qualsiasi sentenza emessa, sia di condanna che di assoluzione, a seguito di un processo con il quale è stata contestata a qualcuno la commissione di un reato.

Chi è stato condannato può recarsi presso il Tribunale di Sorveglianza e chiedere il certificato del casellario giudiziale , collegato all’archivio telematico,  nel quale vengono indicati gli eventuali reati commessi dal richiedente. Con la riabilitazione penale si consente al richiedente la cancellazione dei reati che poi non risulteranno più nel certificato del casellario giudiziale.

Per la legge penale è possibile riabilitarsi solo nel caso in cui chi è stato condannato abbia dimostrato,  nel tempo, prove effettive di buona condotta,  non abbia cioè commesso altri reati e abbia pagato le spese di giustizia relative al processo penale oppure  l’ eventuali  risarcimento del danno.

Inoltre, ed è bene rammentarlo, le condanne o le denuncie per fatti posteriori a quelli ai quali si riferisce l’istanza di riabilitazione, non sono di per sé ostative alla concessione della riabilitazione, ma è necessario che il giudice di merito conduca una indagine sui fatti posti a base e dei relativi procedimenti e sull’esito del giudizio, indicando nel caso di rigetto dell’istanza, gli specifici elementi da cui è tratto il giudizio.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena d’inammissibilità:
A) Certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall’interessato;
B) Estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
C) Certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
D) Certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell’articolo di campione alla tavola alfabetica;
E) Se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa(di non aver nulla a pretendere)

E’ utile far comunicare al Tribunale notizie o certificazioni relative  al motivo per il quale l’interessato intende richiedere la riabilitazione (ad esempio per motivi di lavoro).
Nel caso in cui la domanda non viene presentata dall’interessato, la firma del richiedente deve essere autenticata dall’avvocato.
Qualora a presentare la domanda sia una terza persona la firma del richiedente deve essere autenticata in circoscrizione.

CONDIZIONI PER RICHIEDERE LA RIABILITAZIONE

Il codice penale prevede nel dettaglio le condizioni per la riabilitazione all’art. 179. In particolare la norma prevede che: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell’esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buonacondotta.
Il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come da previsione dell’art. 99 del Codice Penale.
Il termine è maggiorato a dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno i in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola
o ad una casa di lavoro.

Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito (art. 56, IV comma, del Codice Penale), si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la
riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 163 del Codice Penale.
La riabilitazione non può però essere concessa quando il
condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il
provvedimento non sia stato revocato,
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato,  salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

LA PROCEDURA


L’ufficio del Tribunale inizia l’esame della domanda e fissa dopo alcuni mesi un’udienza che viene comunicata al richiedente e nella quale è necessario farsi assistere da un Avvocato di fiducia o d’Ufficio.

L’Ufficio del Tribunale decide sulla riabilitazione e, in caso positivo, procede alla cancellazione del reato nell’archivio telematico del Casellario Giudiziale.

modello di domanda di riabilitazione penale

 

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