Istanza di conversione del pignoramento
AL GIUDICE DELLE ESECUZIONI
TRIBUNALE DI _______
ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
– art. 495 c.p.c. –
Procedura esecutiva N. ___________
Promossa da ______________________
Il sottoscritto _______________________________ premesso che
- il creditore sopra indicato ha promosso nei di lui confronti procedura esecutiva pignorando beni □ mobili □ immobili di proprietà dell’istante;
- che l’istante ha interesse che i beni mobili pignorati non siano venduti;
- che l’istante non ha mai presentato precedenti istanze di conversione
CHIEDE
alla S. V. di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro equivalente all’importo dei crediti (capitale, interessi e spese) del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Deposita unitamente alla presente istanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria Esecuzioni Tribunale di ______, la somma di € _________, pari ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati.
Varese, lì_______________________.
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Avvertenza
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somm