Interferenza illecite nella vita privata – Illegittima la ripresa in casa da parte dell’investigatore privato
Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 19 ottobre 2012 n. 41021
La Corte di Cassazione con la sentenza 41021/2012, ha confermato la condanna per interferenze illecite nella vita privata, a 2 mesi di reclusione (sostituita con sanzione pecuniaria) e al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della persona offesa, inflitta a un investigatore privato dalla Corte d’appello di Milano, reo di essersi procurato «indebitamente, mediante uso di strumento di ripresa visiva, immagini attinenti alla vita privata» di un uomo.
L’investigatore privato, dunque, non può filmare un soggetto all’interno della propria dimora, nascondenosi nel giardino del vicino di casa.
La norma di legge, puntualizzano gli ‘ermellini’, «è intesa a tutelare le manifestazioni di vita privata che si svolgano, ancorché momentaneamente, in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 Cp», ivi compresi i luoghi di privata dimora.
Il «riferimento ambientale….. ha il solo scopo di individuare l’ambito spaziale oggetto di tutela, come luogo di espressione della vita privata, indipendentemente dalla sua appartenenza in senso civilistico…..ai fini della configurabilità del reato punito dall’art. 615 bis c.p. è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l’immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell’interesse protetto dalla norma non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all’interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino”.