In caso di problemi con la linea telefonica, il danno da ritardo nella riattivazione va provato anche dall’utente “professionale”

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Il colpevole ritardo della compagnia telefonica nella riattivazione delle linee, non giustifica di per sé solo il risarcimento del danno, anche in caso di utenza “business”, così ha deciso il Tribunale di Roma, con la sentenza 28 aprile 2015 n. 9170, chiarendo che in assenza prove concrete nulla è dovuto neppure a titolo di danno «non patrimoniale» per il «disagio» subito.

La società attrice, aveva stipulato un contratto per sei linee telefoniche; in conseguenza di un ritardo nel pagamento di una fattura, la compagnia di telecomunicazioni aveva sospeso il servizio per poi riattivarlo fuori tempo massimo dopo la regolarizzazione della situazione amministrativa.

Per il tribunale, però, la «mera enunciazione» dell’utilizzo da parte dei dipendenti e dei soci di «cabine telefoniche, telefoni pubblici, alberghi e quant’altro, nonché dell'(acquisto di) schede telefoniche prepagate … non è sufficiente a dimostrare l’esistenza del danno emergente conseguente alla ritardata riattivazione delle utenze». Per il giudice, infatti, mancano i «necessari riscontri documentali delle spese», ed il semplice fatto di svolgere una attività professionale non è una prova sufficiente.

Anche per quanto riguarda il lucro cessante, prosegue la sentenza, non è stata dimostrata «la perdita (o diminuzione) di probabilità di guadagno subita a causa dell’evento, «prova che poteva essere raggiunta attraverso un’analisi dei guadagni riscontrati dal conto economico relativo ai periodi precedenti». Parte attrice, infatti, «si è limitata ad enunciare sinteticamente di operare nei territori dell’ex Unione Sovietica, senza però specificare con adeguate allegazioni quanti soci e/o dipendenti si trovassero in loco, soprattutto nel periodo relativo alla sospensione del servizio».
In conclusione «non c’è prova che il mancato utilizzo delle utenze per il solo traffico in uscita, a causa del ritardo nella riattivazione del servizio, è stato causa diretta per la parte attrice di riduzione di utili e di clientela o comunque di aggravio di spese né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l’assolvimento dell’onere della prova in ordine all’esistenza del concreto pregiudizio».

In merito poi al danno non patrimoniale, la sentenza precisa che «sicuramente il ritardo di riattivazione del servizio ha causato disagi nell’esercizio dell’attività lavorativa», tuttavia essi di per se stessi non meritano tutela risarcitoria. Infatti, «il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari», come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2370/14.

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