In caso di incidente stradale lo stato di ebbrezza può essere efftuato dagli organi di Polizia con l’Alcol test – Cass.Pen. Sent. 13745 del 7.04.2011
Per la Cassazione l’accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore può essere effettuato anche al momento stesso dell’incidente, compreso il caso in cui il conducente abbia riportato diverse lesioni fisiche. I Giudice di Legittimità con la sentenza 13745/11 hanbo tenuto a precisare, ad abundatiam, che l’articolo 186 comma 5, del codice dalla strada “nel prevedere per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l’accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l’etilometro”.
Presegue la S.C. “si tratta solo di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell’uno o nell’altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si rilevi l’esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell’incidente allorchè il medesimo abbia riportato ferite”.Si aggiunge inoltre che ” l’accertamento effettuato con l’alcotest è in ogni caso pienamente legittimo ed ha pieno vaolre probatorio” Sarà quindi, azione discrezionale, dell’organo accertatore decidere, volte per volta, quale sia il modo più adeguato per procedere all’accertamento dello stato di ebbrezza .