Immigrazione – deve essere  annullata l’espulsione non preceduta da un termine volontario per l’allontanamento dal territorio italiano – Tribunale di Varese – Decreto 30 maggio 2011

Immigrazione – deve essere annullata l’espulsione non preceduta da un termine volontario per l’allontanamento dal territorio italiano – Tribunale di Varese – Decreto 30 maggio 2011

immigrazioneTribunale di Varese Decreto 30 Maggio 2011

Il Tribunale di Varese, sulla scia della Pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 28 Aprile 2011, ha disapplicato e conseguentemente annullamento gli ordini di espulsione comminati dai prefetti senza la concessione di un termine minimo di 7 giorni per la partenza volontaria degli extracomunitari, motivando il decreto di annullamento, riportando le parole espresse dallo stesso giudice europeo “la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro -, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità (v. Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 28 aprile 2011)”.

Aggiunge poi il Giudice Lombardo che anche “Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza 10 maggio 2011 n. 8, ha tratto, quale conseguenza della decisione del Collegio di Lussemburgo, l’obbligo di disapplicazione della normativa interna dove contrastante con il diktat europeo (nel caso di specie, l’art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998). Stesse conclusioni sono state rassegnate dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. I, sentenza 11 maggio 2011 n. 18586).” motivo per cui “va disapplicato l’art. 13 d.lgs 286/1998, poiché in contrasto con l’art. 7, n. 1, della direttiva 2008/115” nella parte in cui “non prescrive la concessione di un termine per la partenza volontaria, compreso tra i sette e i trenta giorni” e, a valle, va dichiarata la “illegittimità del provvedimento amministrativo che ha fatto applicazione della norma euro-incompatibile”

 

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