IL SOVRAINDEBITAMENTO “ENTRA” NEL NUOVO ATTO DI PRECETTO

IL SOVRAINDEBITAMENTO “ENTRA” NEL NUOVO ATTO DI PRECETTO

L’atto di precetto dovrà informare il debitore circa la procedura da crisi di sovraindebitamento e quindi la possibilità di concordare con i creditori un piano di rientro per il pagamento dei propri debiti.

Il Decreto Legge nr. 83, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2015 e pubblicato in Gazzette Ufficiale il 27 giugno 2015, introduce diverse novità con riferimento al processo civile, tra queste merita particolare attenzione la nuova formulazione prevista per l’atto di precetto; in particolare, con la nuova riforma, si introduce un ulteriore elemento formale all’atto di precetto, in specie Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento

che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.”.

Lo scopo di questa previsione consiste, da un lato, nel consentire al debitore di fronteggiare i propri debiti, evitando grazie all’intervento di un professionista, l’eccessivo aggravio delle propria situazione debitoria, dall’altro di garantire ai creditori la possibilità di vedere soddisfatte, grazie appunto all’intervento del professionista, le proprie pretese.
Non in ultimo, grazie a questa previsione si consentirà di rendere maggiormente operativa e conosciuta al debitore, la possibilità di ricorrere alle specifiche procedure da Crisi di Sovraindebitamento, che gli permetteranno di evitare il perdurare della situazione debitoria.

Il precetto, pertanto, A PENA DI NULLITA’, dovrà contenere, oltre all’indicazione delle parti, alla data di notificazione del titolo esecutivo, alla trascrizione del titolo esecutivo, alla dichiarazione di residenza e domicilio, alla sottoscrizione della parte,anche l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, redigendo, con tutti i creditori, un accordo di composizione della crisi o proponendo ai medesimi un piano del consumatore.

Questa riforma del precetto ci indica come il legislatore sia molto attento a questa nuova disciplina sulla Crisi da Sovraindebitamento, sulla quale il Centro Studi Giuridici Sances sta ponendo molta attenzione.

Avv. Matteo Sances
Dott. Antonio Mangia

www.centrostudisances.it
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