Il credito del professionista gode del privilegio anche per le attività che vanno oltre il biennio che precede il fallimento

Il credito del professionista gode del privilegio anche per le attività che vanno oltre il biennio che precede il fallimento

toghe_file_okCorte di Cassazione Sentenza n. 2446 del 20 Febbario 2012

Il credito dell’avvocato va ammesso al passivo con privilegio anche per le attività che sono state espletate oltre il  biennio che precede la dichiarazione di fallimento del cliente dato che, dice la Cassazione con la Sentenza n. 2446 del 20.02.2012, deve essere valutata ogni unitaria  prestazione al compimento della quale può essere globalmente calcolato l’onorario anche alla luce del risultato raggiunto.

La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un legale che si era visto estromettere dal privilegio di un fallimento, ha precisato che per determinare se un credito sia sorretto o meno da privilegio non va esaminato il complessivo rapporto professionale tra l’avvocato e il cliente, ma ogni singola prestazione professionale al termine della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto;  Ciò perché ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis, n, 2, c.c., in basa al quale risultano avere privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione,

 

 

 tale disposizione di legge va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate in maniera unitari, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre biennio.

 

 

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