I “Bamboccioni” vanno matenuti solo se “incolpevolmente” disoccupati – Cassazione Civile sentenza n. 13184/2011
Tira una brutta aria per i “bamboccioni”, la Corte di Cassazione infatti, con la sentenza n. 13184/2011, ribadisce che l’obbligo del mantenimento vige esclusivamente nel caso in cui il figlio incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica; perciò, l’obbligo dei genitori di continuare a mantenere la prole dopo la maggiore età, ha senso di esistere fintanto che i genitori o il genitore interessato, non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua.
Nel caso specifico la Cassazione ha statuito che “la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, a ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio” fermo restando però che l’ obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, “nullafacenti”,
vige solo se il figlio “incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica”; diversamente l’assegno non ha più ragione di essere versato.