Fisco, gli avvisi bonari possono essere impugnati dal contribuente

Fisco, gli avvisi bonari possono essere impugnati dal contribuente

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Corte di cassazione – Sentenza 11 maggio 2012 n. 7344

La Corte di cassazione, con la sentenza dell’11 maggio 2012 n. 7344, ha stabilito che gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate possono essere impugnati dal contribuente in quanto rappresentano “una pretesa impositiva compiuta”, sovvertendo, cos’ facendo,  la posizione tenuta fino ad oggi dal Fisco, in base alla quale,  si trattava solamente di comunicazioni ex articolo 36-bis, comma 3 del Dpr 600/73, rappresentanti una volontà ancora in via di definizione; per i Giudici di Piazza Cavour, di contro, l’articolo 19 del Dlgs 546 del 1992 estende il novero degli atti impugnabili, facendovi rientrare, oltre a quelli indicati tassativamente dalla norma, anche tutti “contenenti una compiuta e definita pretesa tributaria”.

Si apre così la strada al ricorso contro tutti gli atti dell’ente impositore che, con l’esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, “senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’articolo 19 atteso l’indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell’interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizionestabilendo inoltre  la “ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti dell’amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario”.

 

 

Per i Giudici del Palazzaccio però per l ’“emissione della cartella di pagamento integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria che sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio, con la conseguente carenza di interesse delle parti nel giudizio avente a oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l’interesse a una decisione relativa a un atto, comunicazione di irregolarità, sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente alla cartella di pagamento che lo ha sostituito integralmente”.

 

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