Esecuzione forzata contro pubbliche amministrazioni-Pignoramento presso terzi-Inefficacia del pignoramento in mancanza di assegnazione-Decorrenza del termine annuale previsto dall’art. 14, comma 1 bis del D.L. 31.12.1996, n.699-Trib.Napoli 6.04.2011
Esecuzione forzata contro pubbliche amministrazioni – Pignoramento presso terzi – Inefficacia del pignoramento in mancanza di assegnazione – Decorrenza del termine annuale previsto dall’art. 14, comma 1 bis del D.L. 31 dicembre 1996, n.699 – “Compimento” del pignoramento – Celebrazione dell’udienza di comparizione del terzo o accertamento giudiziale del suo obbligo.
Il termine annuale previsto dall’art. 14, comma 1 bis del D.L. 31 dicembre 1996, n.699, che comporta l’inefficacia del pignoramento ove non sia stata disposta l’assegnazione, decorre dal “compimento” del pignoramento, perfezionamento che non coincide né con la data di notifica del pignoramento al terzo e/o al debitore, né con l’invio al creditore della raccomandata contenente la dichiarazione da parte del terzo, bensì – anche a seguito dei novellati artt. 543 e 547 c.p.c. – solo allorchè viene celebrata l’udienza di comparizione del terzo (e depositata la relativa dichiarazione) ovvero accertato giudizialmente l’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..