Ennesima mazzata….i nuovi parametri retroattivi per gli incarichi in corso al 23 Luglio 2012

Ennesima mazzata….i nuovi parametri retroattivi per gli incarichi in corso al 23 Luglio 2012

judge2_0

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 5 novembre 2012 n. 18920

Per i Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18920/2012 nuovi parametri nella liquidazione del compenso degli avvocati sono applicabili anche se il giudizio di Cassazione è cominciato e si è svolto sotto la vigenza delle vecchie tariffe forensi. Lo ha stabilito la Suprema corte con la sentenza 18920/2012.Quindi, come si legge nel testo della sentenza,  “i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio”.

 

 

Dal Palazzaccio si è affermato, senza ombra di dubbio che,  “Qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa – con riferimento ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe […] l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste”.

 

Previous la scala del confinante può ledere il diritto di affaccio - Corte di Cassazione
Next Il contagio da HIV: limiti tra colpa cosciente e dolo eventuale. Commento a Cass. pen. sez. V, 3 ottobre 2012, n. 38388. A cura del Dott. Filippo Lombardi

You might also like