E’ legittimo il licenziamento del dirigente anche se le sue mansioni sono affidate a un altro
Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 26 novembre 2012 n. 20856
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20856/2012, nel repsingere il ricorso di un dirigente addetto alle vendite le cui mansioni erano state affidate per scelta imprenditoriale a un’altra persona, ha stabilito che il licenziamento del dirigente per ragioni di ristrutturazione aziendale è legittimo anche se le sue mansioni sono affidate a un altro collega;
quiondi, per gli emrellini, la scelta aziendale, non è sindacabile quando non è persecutoria, arbitraria o pretestuosa.
Quindi, per stabilire se sia giustificato il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale, non è dirimente la circostanza che le mansioni da questi svolte in precedenza siano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie, in quanto quello che rileva è che presso l’azienda non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato, dovendo altresì considerarsi che, poiché il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie.