E’ finalmente risarcibile il danno esistenziale nel caso in cui vi siano lesioni che portano a un cambiamento di vita – Cassazione Civile sentenza n. 14402 del 30 Giugno 2011
La Cassazione, ha chirito che il danno esistenziale costituisce lo stavolgimento dell’esistenza verificabile in maniera oggettiva «in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno sia all’esterno del nucleo familiare» e le eventuali duplicazioni si possono ritrovare solo se la stessa voce viene calcolata due o più volte sulla base di diverse e solo formali denominazioni;
in tali circostanza ci vengono in soccorso le tabelle del tribunale di Milano giudicate, nella stessa sentenza , uno «valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione». In caso contrario, i giudici hanno il dovere di procedere a una personalizzazione riconsiderando i criteri tabellari sotto questo aspetto, in maniera tale da permettere un risarcimento pieno e completo al soggetto danneggiato.