E’ finalmente risarcibile il danno esistenziale nel caso in cui  vi siano  lesioni che portano a un cambiamento di vita – Cassazione Civile sentenza n.  14402 del 30 Giugno 2011

E’ finalmente risarcibile il danno esistenziale nel caso in cui vi siano lesioni che portano a un cambiamento di vita – Cassazione Civile sentenza n. 14402 del 30 Giugno 2011

incidente_b1Corte di Cassazione sentenza n. 14402 del 30 Giugno 2011
Tanto tuonò che piovve…la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14402 del 30 Giugno 2011 ha defitivamente sdoganato il danno esistenziale sancendo che esso debba essere sempre risarcito utilizzando, per la quantificazione dello stesso, le  tabelle del tribunale di Milano o, ove possibile, l’autonoma determinazione dello stesso. La Corte di Cassazione con  la pronuncia in oggetto , si è trovata a dover affrontare il caso di un giovane che, in conseguenza di un grave incidente stradale, aveva dovuto subire  l’amputazione di un braccio e di una gamba.

La Cassazione, ha chirito che il danno esistenziale  costituisce lo stavolgimento dell’esistenza verificabile in maniera oggettiva «in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno sia all’esterno del nucleo familiare» e le eventuali duplicazioni si possono ritrovare solo se la stessa voce viene calcolata due o più volte sulla base di diverse e solo formali denominazioni;

in tali circostanza ci vengono in soccorso le tabelle del tribunale di Milano giudicate, nella stessa sentenza , uno «valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione». In caso contrario, i giudici hanno il dovere di procedere a una personalizzazione riconsiderando i criteri  tabellari sotto questo aspetto, in maniera tale da permettere un risarcimento pieno e completo al soggetto danneggiato.

 

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