E’ dovuto il risarcimento del danno patrimoniale anche  alla vittima di un incidente stradale priva di reddito (studente, disoccupato, in cerca di prima occupazione  ecc…) – Corte di Cassazione Civile sentenza n. 14278/11

E’ dovuto il risarcimento del danno patrimoniale anche alla vittima di un incidente stradale priva di reddito (studente, disoccupato, in cerca di prima occupazione ecc…) – Corte di Cassazione Civile sentenza n. 14278/11

The_fast_and_the_furious_incidenteCorte di Cassazione Civile sentenza n. 14278/11

 

La terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14278/2011 ha stabilito finalmente che anche la persona che,  vittima di un sinistro stradale, non sia nella possibilità di poter provare il reddito oppure riprodurlo per ragioni legate allo status di studente, di disoccupato, di cassa integrato, ecc.., ha ugualmente diritto al risarcimento del danno patrimoniale sia sotto l’aspetto del  danno emergente sia sotto quello del del lucro cessante che sono la diretta conseguenza  dell’illecito accadimento.

 Anzi, la Corte di Legittimità, nel caso di specie, che vedeva coinvolta una studentessa universitaria, ha  determinato che il parametro da seguire nella quantificazione di tale tipologia di danno, (25 % di invalidità permanente), fosse univoco e che si debba adottare  “ il parametro equitativo del triplo della pensione sociale ed alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione alla entità della invalidità permanente, in misura elevata pari al 25%, in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica“.

Il passo fondamentale della Pronuncia è il seguente  “Basta leggere le conseguenze e la tipologia dei danni fisici e psichici considerati nella consulenza medico legale, per evidenziare che la giovane ventenne studentessa, ebbe a subire, oltre ai danni non patrimoniali biologici e morali, anche le perdite patrimoniali presenti e future, che invece la Corte di appello nega in radice senza alcuna adeguata motivazione. La fondatezza del motivo deriva non solo dall’incipit di Cass. 1989 n. 2150 che riguarda appunto il caso di studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi. Qui la Corte riconosce la risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dall’ invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi. Tale incipit, confermato nella successiva giurisprudenza di questa Corte, tra cui Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8. del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa, costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta del soggetto agente,e d’altro lato la prova presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o complete in relazione alla natura del danno.

 Vedi in tal senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle perdite patrimoniali e di chances lavorative. Il debito patrimoniale da illecito è debito di valore e dunque sarà calcolato con rivalutazione, interessi compensativi dal di dello investimento e con interessi legali sulla somma liquidata, a far tempo della sentenza”.

 

 

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