Dovuto il fermo tecnico anche senza idonea documentazione Giudice di pace Milano Sez. X, 06/09/2010
Il danno riportato dal veicolo a causa di un sinistro stradale implica, in capo al conducente dello stesso, un ulteriore pregiudizio economico derivante dal fermo tecnico, consistente nella mancata utilizzazione e, quindi, godimento dello stesso nelle more della riparazione. Tale danno, anche nel caso in cui non possa essere quantificato con certezza, non essendo stato prodotto alcun documento attestante il preciso esborso di somme per il noleggio di un’autosostitutiva, deve essere oggetto, una volta accertatane la sussistenza, di una liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Siffatta liquidazione deve tuttavia escludersi qualora il danno da sosta tecnica risulti irrisorio in relazione alle esigue riparazioni necessarie al veicolo
incidentato.