Diagnosi difficile: la colpa medica c’è lo stesso. A cura dell’Avv. Maurizia Venezia
Diagnosi difficile: la colpa medica c’è lo stesso. A cura dell’Avv. Maurizia Venezia
La Cassazione, con sentenza 6093/2013, ha accolto il ricorso di una paziente a cui era stato erroneamente diagnosticato un cancro ed era stata sottoposta alle relative cure prima che si scoprisse la vera natura della malattia.
La particolare difficoltà della diagnosi infatti non vale ad escludere l’indagine da parte del giudice del merito di tutti gli aspetti di colpa, imprudenza e negligenza nella condotta del sanitario. Lo stesso era stato infatti assolto dalla Corte di appello “sia per la rarità di quelle neoplasie, sia per la possibilità di confondimento diagnostico”. Al contrario ad avviso della Suprema Corte: “La limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza”.
Invero, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso. Al contrario, il giudice del merito, nel caso in esame, aveva rilevato la scusabilità dell’errore diagnostico per la speciale difficoltà della diagnosi per escludere la responsabilità dell’equipe medica coinvolta, non pronunciandosi con riferimento alle altre due ipotesi: negligenza o imprudenza che, se ricorrenti, sono fonte di responsabilità contrattuale anche nei casi di speciale difficoltà.
Nell’ambito della stessa pronuncia inoltre i giudici di legittimità hanno sottolineato che il primario ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi.