Il demansionamento senza mobbing legittima pienamente il danno biologico

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 5 novembre 2015 n. 22635

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22635/2015, ha riconosciuto il danno biologico con il solo demansionamento senza che debba esserci anche il mobbing.

La Suprema Corte, in particolare, si è trovata alle prese con un prestatore che, in ragione anche di alcune assenze dal lavoro, si era visto togliere il lavoro che era stato ridistribuito tra i colleghi.

Seppur nei precedenti gradi di giudizio era stato escluso che la condotta integrasse il mobbing, era stato, però, provato il nesso di causalità tra la mancata assegnazione di mansioni al prestatore e la lesione della sua integrità psicofisica come accertata dalla ctu disposta in appello e pertanto la società era stata condannata al risarcimento del danno biologico quantificato nel 15% nonché del danno da perdita di professionalità determinato in via equitativa in circa 5mila euro.

Contro la pronuncia aveva impugnazione  la datrice di lavoro che eccepiva come la richiesta avanzata dal lavoratore non potesse essere accettata in quanto era stato riconosciuto il danno biologico ma non il mobbing e la presenza dell’uno non poteva escludere l’altro.

Sul punto i Giudici di legittimità hanno  ritenuto la piena legittimità del danno biologico da demansionamento ricordando come il mobbing – allo stato attuale – sia una figura molto difficile da riconoscere proprio in mancanza di una disciplina legislativa ad hoc.

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