Dare un pugno all’avversario ad azione finita per “frustrazione” configura il reato di lesioni personali – Corte di Cassazione sentenza n.42114/2011

small_110721-092017_to210711est_0054Corte di Cassazione Sentenza n. 42114/2011

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 42114/2011 nel confermare la condanna per lesioni personali in capo ad un “giovane” calciatore, reo di aver sferrato un pugno “di frustrazione” a un avversario, ha statuito che, in determinati casi, non si può invocare, la scriminante del “rischio consentito” invocata, invano, dalla difesa dell’atleta.

Per gli Ermellini, la violazione delle regole del gioco, deve essere sempre giudicata in concreto con riguardo all’elemento psicologico dell’agente la cui azione illecita può essere colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata, o di contro (come nel caso de quo a detta dei Giudici del Palazzaccio), consapevole e dolosa, tesa a ledere l’avversario approfittando della circostanza di gioco; inoltre, aggiunge il Giudice di  Legittimità, l’azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare una infrazione della regola del gioco e se lo fa deve essere compatibile con la natura delle disciplina sportiva praticata, indi per cui,

 

 “un pugno inferto all’avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell’avversario, per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva” .

 

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