Danni da  illegittima segnalazione alla Centrale Rischi  – Cassazione Civile Sentenza n. 12626 del 24 Maggio 2010

Danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – Cassazione Civile Sentenza n. 12626 del 24 Maggio 2010

b-iCassazione Civile Sentenza n. 12626 del 24 Maggio 2010

La Cassazione civile in materia di illegittima iscrizione nella centrale rischi e di liquidazione del danno in via equitataiva ha precisato che  «Non è infatti esatto che la Corte di appello abbia liquidato il risarcimento del danno all’I. senza alcuna prova in merito all’esistenza del pregiudizio sofferto,e del nesso causale tra di esso e la presunta condotta illecita della banca,avendo dapprima accertato l’illegittimità della segnalazione eseguita da quest’ultima, e poi dato atto che la stessa costituiva di per sé un comportamento pregiudizievole per l’attività economica di detta società illegittimamente segnalata, nonché lesiva della sua reputazione: non senza evidenziare, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell’impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi;

con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Cass. 20120/2009;18 316/2007; 6507/2001). Ha ripetutamente affermato questa Corte,nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito – senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza – sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede (Cass. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).»
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