criterio di ammisione mediatori in Organismo di conciliazione
CRITERI DI AMMISSIONE DEI MEDIATORI
Il Consiglio Direttivo, d’accordo con il Comitato Scientifico/Gli amministratori
dell’Organismo di Conciliazione
predispone i seguenti, ulteriori criteri per l’ammissione all’Elenco dei Mediatori
e per la permanenza in esso, nonché per la decadenza e la sospensione del Mediatore
dall’Elenco medesimo:
– I professionisti devono essere iscritti all’albo professionale degli Avvocati di
_______________.
1. – Tutti i professionisti, avvocati o patrocinatori, incaricati di operare in qualità
di mediatori devono essere formati secondo uno standard minimo conforme
a quello ministeriale (decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 24 luglio
2006) e/o al diverso standard che il Coordinamento potrà predisporre e devono
aver riportato una valutazione positiva al termine del percorso formativo.
La formazione acquisita deve essere mantenuta con un aggiornamento periodico.
– Le domande di iscrizione all’Elenco dei Mediatori devono pervenire, entro il
_________________di ogni anno, al __________________ che delibera sulle
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medesime in tempo utile.
– Il Mediatore, iscritto nell’Elenco, prima di ricevere un incarico di mediazione,
dovrà assistere, in qualità di uditore, ad almeno un incontro di mediazione, gestito
dall’Organismo
– L’Elenco dei Mediatori è revisionato periodicamente ogni due anni, con prima
decorrenza dal ______.
– Il Mediatore, decorsi due anni dalla sua iscrizione nell’Elenco, dovrà richiedere
all’Organismo di conciliazione il rinnovo dell’iscrizione.
Oltre alla permanenza dei requisiti per l’inclusione nell’Elenco, il Mediatore
dovrà attestare di aver condotto almeno due procedure di mediazione nel
biennio antecedente alla revisione dell’Elenco o la partecipazione ad almeno
otto ore di attività formativa riconosciute ed accreditate dall’Ordine degli Avvocati,
erogate anche a distanza, la cui idoneità è subordinata alla valutazione
della Camera .
Il Consiglio Direttivo / Gli amministratori delibera sulla richiesta di
rinnovo dell’iscrizione anche in considerazione delle esigenze dell’ODC di avvalersi
di un numero di mediatori congruo, rispetto al numero effettivo di mediazioni
gestite e di rinnovare periodicamente la composizione dell’Elenco dei
Mediatori.
La mancata richiesta scritta di rinnovo dell’iscrizione, nel termine indicato,
comporta la decadenza del Mediatore dall’Elenco.
In caso di avvenuta decadenza, l’eventuale domanda di nuova iscrizione dovrà
soddisfare, comunque, i requisiti richiesti per il rinnovo.
In ordine ai requisiti di onorabilità, l’Avvocato che abbia riportato sanzioni disciplinari
superiori all’avvertimento non può essere iscritto nell’Elenco, per un
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periodo di due anni dalla definitività della sanzione. Nei casi di sospensione, il
termine predetto è elevato a cinque anni dalla fine dell’esecuzione. Nei casi di
cancellazione disciplinare o di reiscrizione a seguito di radiazione, non si potrà
procedere all’iscrizione nell’elenco dei mediatori
E’ facoltà dell’Organismo sospendere dalle proprie liste, in via cautelativa ricorrendone
gravi motivi, l’avvocato e il patrocinatore nei cui confronti sia stato
formalmente avviato un procedimento disciplinare.