Contratto di edizione

IL CONTRATTO DI EDIZIONE

 

Il contratto di edizione è regolato dagli artt. 118 – 135 della Legge 22/04/1941 n. 633. Con questo contratto l’autore (nel caso di specie il traduttore) trasferisce all’editore, a fronte del pagamento di un corrispettivo, il diritto all’utilizzazione esclusiva dell’opera. Oggetto del diritto d’autore sono le opere dell’ingegno a carattere creativo, appartenenti ai veri campi in cui esso si esprime e si manifesta.

 

Vi sono due tipi di contratti di edizione:

  1. il contratto “per edizione”.

  2. il contratto “a termine”.

 

  1. Il primo (di scarsa utilizzazione pratica) conferisce all’editore il diritto di eseguire entro 20 anni dalla consegna del lavoro completo una o più edizioni dell’opera: nel contratto pertanto devono essere indicati il numero delle edizioni ed il numero degli esemplari per ogni edizione.

  2. Il secondo conferisce invece all’editore il diritto di eseguire, sempre per la stessa durata ventennale, il numero di edizioni che riterrà opportune e nel numero di copie che riterrà conveniente: unico limite è l’indicazione nel contratto, a pena di nullità, del numero minimodi copie previste per ciascuna edizione.

 

Il compenso all’autore è costituito da una compartecipazione, calcolata in base ad una percentuale sul prezzo di copertina di tutti gli esemplari venduti (cosiddetta royalty), a fronte di un rendiconto almeno annuale da parte dell’editore del numero di copie vendute. Possono tuttavia essere compensate forfettariamente le opere collettive, le traduzioni, gli articoli di giornali e riviste, le opere scientifiche, ecc. ovvero con la corresponsione di una cifra fissa a seconda del numero di copie.

Va precisato che per quanto riguarda le traduzioni, secondo certa parte della dottrina, sono “opere da creare” e quindi come tali ricadrebbero nell’ipotesi di cui all’art. 120 L. d. A. con conseguente durata decennale anziché ventennale. Altra parte, viceversa ritiene che il termine decennale sia applicabile solo per l’impegno ad alienare e che il termine ventennale opererebbe comunque una voltaiche la traduzione sia stata effettuata.

Di fatto, gli Editori chiedono l’applicazione dell’esegesi loro più favorevole, anche se vi sono addirittura sentenze che escludono l’assimilabilità del contratto di traduzione al contratto di edizione, rinvenendo nel primo le caratteristiche di un contratto di esecuzione di una determinata opera dietro un unico corrispettivo iniziale predeterminato (vd. Trib. Torino 05/11/1997).

Una tale interpretazione sarebbe favorevole sotto il profilo della durata del contratto, ma potrebbe privare, sotto altro profilo, il Traduttore della tutela del diritto d’autore.

 

Per facilità di comprensione si riporta qui di seguito un esempio – modello di contratto di edizione – traduzione, che prevede entrambe le forme di contratto.

 

 

 

Contratto di edizione per traduzione

Con la presente scrittura redatta in due originali

____________________ EDITORE con sede legale/residente in __________________

e

____________________ TRADUTTORE residente in ____________________

convengono e stipulano quanto segue

 

1. Contratto di edizione per edizione

Il Traduttore, agendo per sé, eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, concede all’Editore il diritto in via esclusiva di pubblicare per la stampa e vendere per il periodo di …. Dalla consegna completa della copia della traduzione n. …. Edizioni dell’opera intitolata ………, di qui in avanti definita l’opera. Il numero massimo di esemplari per edizioni è di …….
Pertanto s’intendono ceduti i diritti esclusivi di stampa e pubblicazione in ogni forma di edizione

oppure

2. Contratto di edizione a termine

Il Traduttore, agendo per sé, eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, concede all’Editore il diritto il diritto in via esclusiva di pubblicare per la stampa e vendere per il periodo di …. dalla consegna completa della copia della traduzione, il numero di edizioni che stimi necessarie dell’opera intitolata ………, di qui in avanti definita l’opera. Il numero massimo di esemplari per edizioni è di …….

2.Trasferimento dei diritti

Il Traduttore autorizza l’Editore a trasferire ad altri i diritti acquistati per la pubblicazione delle edizioni e ristampe, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’ estero.

3.Pacifico godimento dei diritti

Il Traduttore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto; garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli.
Il Traduttore s’impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio né
in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto dei presente contratto.


4. Consegna della traduzione

Il Traduttore s’impegna a consegnare il dattiloscritto della traduzione (su dischetto o altro supporto magnetico), secondo le indicazioni ricevute dall’Editore , completo, corretto e pronto per la stampa entro il ***.

Salvo diverso accordo scritto di proroga convenzionale del termine, se la consegna non avverrà entro la data fissata, l’Editore non sarà obbligato a rispettare il termine di pubblicazione previsto.

Resta inteso che la copia della traduzione rimane di proprietà dell’Editore.

5. Accettazione della traduzione

L’Editore si riserva la facoltà di accettare la traduzione entro 90 giorni dalla consegna. Trascorso inutilmente tale termine, le parti si danno reciprocamente atto che la traduzione è da intendersi pienamente accettata.

Qualora la traduzione non venisse accettata in quanto non conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile senza un’adeguata revisione e ciò ad esclusivo giudizio dell’Editore, quest’ultimo potrà a sua scelta incaricare il Traduttore di effettuare una revisione secondo le proprie indicazioni, senza che ciò comporti una maggiorazione del compenso pattuito ovvero affidare ad altri la revisione, con conseguente deduzione dal compenso pattuito del costo di revisione. In tale ultimo caso, il Traduttore avrà comunque facoltà di chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome nella pubblicazione.

Qualora la traduzione richieda una sostanziale rielaborazione, l’Editore si riserva altresì la facoltà di non menzionare il nome del Traduttore o di affiancare a esso il nome del revisore e di ridurre il compenso.

6. Correzione delle bozze ed eventuali modifiche

Il Traduttore si impegna, su richiesta dell’Editore, a correggere le bozze con chiarezza e a restituirle entro otto giorni dal ricevimento. Trascorso il termine l’Editore può considerare le bozze approvate per la stampa

L’Editore si riserva la facoltà di introdurre nella traduzione, previo consenso del traduttore e di farvi apportare dal traduttore stesso, tutte le variazioni e correzioni che riterrà necessarie per migliorarne l’aderenza allo spirito dell’opera originale o per eventuali adattamenti giudicati necessari per rendere l’opera più comprensibile al pubblico italiano. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste o vi provvedesse con un ritardo superiore a otto giorni, l’Editore può apportarle direttamente o farle apportare da altri, con facoltà di citarne il contributo e di detrarne i costi. In questo caso il Traduttore può richiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome nella pubblicazione.

7. Citazione del Traduttore

Il nome del Traduttore verrà citato con il dovuto rilievo nel frontespizio o nel retro frontespizio dell’edizione a stampa nelle forme d’uso. L’Editore si impegna a far sì che anche i terzi a cui dovesse cedere eventualmente i diritti totali o parziali citino con il dovuto rilievo e nelle forme d’uso il nome del Traduttore.

8. Modalità e Termini di pubblicazione

L’Editore si impegna a pubblicare l’opera entro *** dalla data di ricevimento della versione definitiva della traduzione, comprensiva di eventuali allegati.

All’Editore, salvo diverso accordo scritto, è riservata la scelta del tipo di edizione (carta, caratteri …) nonché la fissazione e/o modificazione del prezzo di copertina.

9. Corrispettivo per la traduzione

Quale compenso per la traduzione e per la cessione dei diritti, l’Editore corrisponderà al Traduttore, per sé, eredi e aventi causa a qualsiasi titolo,

a. una percentuale del …. % sul prezzo di copertina di ogni copia venduta dell’opera, da corrispondersi ogni sei mesi sulla base di apposito rendiconto scritto fornito dall’aditore

Oppure

b. l’importo globale, determinato in via forfetaria, di … …, da corrispondersi entro … giorni dalla consegna della traduzione nella versione definitiva

Oppure

c. la somma di …. a cartella di n.…… battute.

10. Durata del contratto

La cessione dei diritti di traduzione sopra elencati ha la durata di venti anni dall’approvazione del dattiloscritto.
Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a mille copie.

11. Risoluzione del contratto

In caso di mancato rispetto del termine o dei termini di consegna oltre il …. giorno, l’Editore ha facoltà di risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il presente contratto mediante l’invio di raccomandata AR..

In tale caso, l’Editore potrà dichiarare risolto l’intero contratto, senza essere tenuto a corrispondere alcun compenso oppure considerarlo adempiuto per la sola parte tradotta alla data della risoluzione e consegnata. Il compenso, per quest’ultima ipotesi, verrà proporzionalmente ridotto e l’attribuzione di paternità della traduzione parziale avverrà secondo le modalità d’uso.

14. Legge Applicabile e Foro competente
Il presente contratto, redatto in lingua italiana, è soggetto esclusivamente alla Legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è da ritenersi convenzionalmente competente il Foro di …………

_________________, __________________________

Traduttore Cliente

 

Si sottoscrivono specificatamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. le seguenti clausole :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

_________________, __________________________

 

 

Traduttore Cliente

 

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