Consulenza Tecnica preventiva e mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2012

Consulenza Tecnica preventiva e mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2012

mediazione_2_file_ok

Tribunale di Pisa, ordinanza del 3 Agosto 2011

Il ricorso per consulenza tecnica preventiva, proposto, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., in relazione ad una delle materie indicate dall’art. 5, comma I, D.lgs. n. 28/2010, non deve essere preceduto, a pena di improcedibilità, dall’esperimento del procedimento di mediazione, stante la sua funzione in parte cautelare e

 

urgente.

Previous Sequestro ante causam e mediazione obbligatoria ex art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 - Tribunale di Brindisi
Next Tribunale di Prato: la mediazione delegata si applica a tutte le controversie

You might also like