Chi gestisce linee erotiche non può essere condannato per sfruttamento della prostituzione

Chi gestisce linee erotiche non può essere condannato per sfruttamento della prostituzione

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Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 31 agosto 2012 n. 33546

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, accogliendo il ricorso di un uomo condannato per sfruttamento della prostituzione per i suoi inviti ad effettuare telefonte a sfondo sessuale, ha stabilito che le telefonate erotiche, e cioè “semplici prestazioni vocali”, sia pure effettuate al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono “equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene” e, dunque,  anche se ottenuto a seguito di un corrispettivo, non configurano, il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione da parte di chi le organizza.

I Giudici di piazza Cavour, sostengono infatti che , “non era la ragazza a compiere atti sessuali, né su stessa né su diverse persone, ma era il cliente, autonomamente, a compierli su se stesso sulla scorta delle conversazioni erotiche”, facendo così venir meno, “la componente lesiva della dignità della prostituta”, che ha spinto il legislatore a punirne lo sfruttamento, consistente “nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente”.

 

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