CESSIONE D’AZIENDA: PER I DEBITI FISCALI LA RESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE E’ RIDOTTA

CESSIONE D’AZIENDA: PER I DEBITI FISCALI LA RESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE E’ RIDOTTA

Nella cessione d’azienda l’acquirente è responsabile per i debiti tributari derivanti dall’operazione solo se il fisco ha tentato la preventiva escussione del venditore. L’amministrazione ha inoltre l’obbligo di notificare all’acquirente ogni atto dell’accertamento per consentirgli una difesa adeguata.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. Staccata di Brescia (si veda Sentenza n.2142/66/15 del 30/03/2015, dep. 18/05/2015,

Presidente Dott. Evangelista, liberamente visionabile suwww.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale appunto evidenzia due importanti principi in merito alla cessione d’azienda, ossia da un lato afferma che l’acquirente risponde solidalmente con il venditore solo se prima l’amministrazione Finanziaria ha tentato infruttuosamente il recupero dei tributi dal venditore stesso e, dall’altro, sancisce l’obbligo per il Fisco di notificare ogni accertamento anche all’acquirente al fine di consentirgli una tempestiva difensiva.

Nel caso di specie, infatti, la società acquirente rilevava da altra società un’azienda operante nel settore dei supermercati. Il pagamento, avvenuto in modo rateale, si concludeva nel 2009 perfezionandosi, in tale momento, anche il trasferimento dell’azienda stessa. Successivamente al 2009 Equitalia notificava alla società acquirente, in qualità di responsabile in solido con la venditrice, due cartelle di pagamento. A seguito di tale notifica l’acquirente presentava ricorso contro i predetti atti. La contribuente, vedendosi respinto il ricorso dal Giudice di primo grado, appellava la decisione avanti alla Commissione Tributaria Regionale che invece accoglieva il ricorso.

I giudici di secondo grado finalmente affermano che il cessionario risponde in solido fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell’azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente riconoscendo così una sorta di responsabilità solidale ridotta ancorata alla preventiva escussione del venditore.

Non solo, la Commissione Tributaria Lombarda, allineandosi al principio affermato dalla Corte di Cassazione che riconosce nell’atto principale di accertamento, l’unico atto idoneo a garantire un corretto rapporto tra Ufficio e contribuente in sede di contenzioso, chiarisce che “l’Ufficio avrebbe dovuto notificare l’atto prodromico (ossia l’accertamento principale) anche alla contribuente (ossia all’acquirente) per consentire di verificare che il cedente abbia adottato tutte le strategie necessarie ….”affermando implicitamente che se il Fisco  vuole far scattare la responsabilità solidale del cessionario ogni atto tributario notificato al venditore deve necessariamente essere notificato anche all’acquirente in modo da consentirgli di tutelarsi sin da subito nel processo.

Si può quindi affermare –  come sottolineano gli stessi giudici – che fino a quando non si è tentato il recupero del credito nei confronti del venditore, nulla deve essere richiesto all’acquirente “perché in quel momento non esiste responsabilità solidale”.

Questa pronuncia rappresenta un importante precedente che chiarisce la responsabilità dell’acquirente circa i debiti tributari derivanti dall’operazione di cessione d’azienda.

 

Avv. Matteo Sances

Dott. Antonio Mangia

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