Legge Fallimentare

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Titolo I – Disposizioni Generali (Artt. 1-4)

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllatae della liquidazione coatta amministrativa. (Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81) TITOLO I DISPOSIZIONI

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Titolo II – Del fallimento (Artt. 5-159)

Legge FallimentareRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 TITOLO II DEL FALLIMENTO CAPO I Della dichiarazione di fallimento Art. 5.Stato d’insolvenza. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato

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Titolo III – Del concordato preventivo (Artt. 160-186)

Legge FallimentareRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 TITOLO III DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (1) (1) Le parole “e degli accordi di ristrutturazione” sono state aggiunte

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Titolo IV – Dell’amministrazione controllata (Artt. 187-193)

Legge FallimentareRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 TITOLO IV (1) DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA (1) Titolo interamente abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Art. 187.Domanda di ammissione alla procedura. (1)

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Titolo V – Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215)

Legge FallimentareRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 TITOLO V DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Art. 194. Norme applicabili. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo

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Titolo VI – Disposizioni penali (Artt. 216-241)

Legge FallimentareRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 TITOLO VI DISPOSIZIONI PENALI CAPO I Reati commessi dal fallito Art. 216. Bancarotta fraudolenta. È punito con la reclusione da tre a

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Titolo VII – Disposizioni transitorie (Artt. 217-266)

Legge FallimentareRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 242. Disposizione generale. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del