Cass. civ. Sez. II, 24/05/2011, n. 11389 Niente spese legali per l’Amministrazione!!
Cass. civ. Sez. II, 24/05/2011, n. 11389
La Suprema Corte ribadisce un concetto importante a favore di tutti gli avvocati nei giudizi contro la P.A. nei quali quest’ultima venga rappresentata dai propri funzionari.
Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione emanante il provvedimento sanzionatorio impugnato che stia in giudizio personalmente od avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dall’art. 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981, non può ottenere, in caso di soccombenza dell’opponente, la condanna di quest’ultimo al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. La predetta Amministrazione può, tuttavia, ottenere la condanna dell’opponente soccombente al pagamento, in suo favore, delle spese concretamente affrontate in quella
causa.