CARA MAMMA NON AVRAI IL MIO SCALPO!!

CARA MAMMA NON AVRAI IL MIO SCALPO!!

medea--180x140Corte di Cassazione – VI Sezione penale – Sentenza 22 marzo 2011 n. 11251 –

Una donna Nigeriana è stata Condannata, dalla Cassazione, per aver applicato una “consuetudine” tipica del Paese di origine, che vuole il Taglio radicale dei capelli della figlia minore, il tutto però  nonostante la piccola avesse protestato violentemente.

Per la Suprema Corte un simile comportamento da parte della madre costituisce, a tutti gli effetti,  un abuso ‘dei mezzi di correzione e disciplina” anche nel caso in cui l’episodio di rasatura sia circoscritto ad nun unico episodio; inoltre, gli stessi Giudici tengono a precisare  che il fatto che il taglio dei capelli rientri nel contesto culturale africano, non serve, in alcun modo,  a giustificarlo.

In particolare, la Sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 11251, ha confermato la colpevolezza di Florence I., la signora nigeriana mamma della piccola ‘tosata’ con forbici da cucina che avevano anche provocato lesioni al cuoio capelluto. L’entità della pena inflitta non è nota. Senza successo Florence I. ha sostenuto, in Cassazione, che il taglio dei capelli era stato “un fatto occasionale che andava rapportato nella giusta dimensione di un incidente di percorso tra madre e figlia e che aveva visto la sua genesi nell’esigenza della madre di tagliare personalmente i capelli alla bambina usando la maniera forte per fronteggiare un isterico e ingiustificato rifiuto della piccola”. I magistrati della cassazione gli hanno risposto che l’abuso dei mezzi di correzione “ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso, come anche da una serie di comportamenti lesivi dell’intregità fisica e della serentità psichica del minore, indipendentemente dall’intenzione correttiva o disciplinare” tenuta dal genitore. La Cassazione, inoltre, prosegue nel suo verdetto di colpevolezza spiegando che l’atto della madre in questione “non può essere scriminato dall’esigenza di tosare la figlia recalcitrante, essendo risultato che, all’isterica opposizione della bambina aveva fatto riscontro altrettanta isterica reazione della madre, che, indipendentemente dal luogo di provenienza e dall’ambito culturale della genitrice, aveva inteso proseguire, nelle sue operazioni particolarmente pericolose, al fine di affermare la propria autorità sulla piccola, abusando dei mezzi di correzione e disciplina”.

Previous OFFESE VIA INTERNET?...L'IP NON TI LASCIA VIA DI SCAMPO!!!
Next GUARD RAIL PERCOLOSO?...L'ANAS PAGA I DANNI!!

You might also like