Beni comuni e legittimazione  di un solo condomino: nota alla sentenza Cass, sez. Unite, 13 novembre 2013, n. 25454. A cura dell’Avv. Linda Zigarella

Beni comuni e legittimazione di un solo condomino: nota alla sentenza Cass, sez. Unite, 13 novembre 2013, n. 25454. A cura dell’Avv. Linda Zigarella

condominioBeni comuni e legittimazione  di un solo condomino: nota alla sentenza Cass, sez. Unite, 13 novembre 2013, n. 25454. A cura dell’Avv. Linda Zigarella


La Suprema Corte, con la sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013, è intervenuta a risolvere un ampio contrasto giurisprudenziale relativo alla legittimazione o meno di un solo comproprietario ad agire per la tutela del bene comune.

L’esistenza stessa di un bene comune  dà per presupposto la presenza di più titolari ai quali, non solo, spettano uguali diritti, ma costituiscono un unico centro di interesse.

In virtù di ciò, l’esercizio dell’azione giudiziale dovrebbe coinvolgere tutti i comproprietari, la mancanza anche solo di uno solo di essi determinerebbe la necessità di integrazione del contraddittorio.

Integrazione necessaria e inevitabile ai fini di un  procedimento giudiziale.

Le Sezioni Unite precisano che per verificare se sussiste o meno un litisconsortio necessario bisogna partire dall’analisi degli “effetti” che l’azione vuole raggiungere  e in relazione ad essi “individuare i soggetti che debbono partecipare al processo”.

Ciò sposta l’attenzione dalla causa petendi al petitum, dall’ astratta configurazione del rapporto all’attitudine del provvedimento giurisprudenziale a soddisfare la pretesa che sia considerata come fondata.

La  Cassazione, con la sentenza in epigrafe ha, quindi, affermato che le azioni a tutela della proprietà e del godimento del bene comune possono essere esercitate anche da un singolo comproprietario, senza necessità di integrazione del contraddittorio,  purché le stesse non siano finalizzate all’accertamento delle posizioni degli altri comproprietari.  Precisa la Cassazione che non appare, quindi,  necessaria la richiesta di integrazione del contraddittorio da parte del convenuto che, costituitosi in udienza, si opponga, unicamente, alla richiesta attorea senza proporre alcuna domanda riconvenzionale che ampli il thema decidendum, né tale  richiesta di integrazione del contraddittorio appare necessaria per l’attore.

Lo stesso, infatti,  ha interesse che venga riconosciuta la sua pretesa e non intende far valutare o riconoscere la posizione degli altri comproprietari, da ciò discende la non necessità dell’integrazione del contraddittorio e quindi di partecipazione di altri soggetti al processo.

In caso di vittoria del convenuto, non si esclude che l’azione possa essere riproposta dagli altri comproprietari, ma si genera un deterrente psicologico teso ad evitare azioni giudiziali il cui esito potrebbe essere già confermato.

Avv. Linda Zigarella

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