Atto di citazione per pagamento compenso mediatore immobiliare

GIUDICE DI PACE DI ROMA

Atto di citazione

La CENTRO SRL con sede in ROMA, Via TRIESTE (Cod. Fisc. XXXXXX), in persona del socio amministratore e legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, Corso MALTA n. 96, presso e nello studio dell’Avv. Giulio Cesare, che la rappresenta e la difende, giusta procura a margine del presente atto,

p r e m e s s o:

1) che la Centro SRL. esercita l’attività di agenzia di mediazione immobiliare e, in particolare, tutte le attività inerenti e connesse agli affari immobiliari, tra i quali la vendita e la locazione di immobili ed è regolarmente iscritta presso il registro dei mediatori immobiliari di ROMA (doc. all.to n. 1)

2) che la società istante aveva ricevuto mandato, nell’agosto scorso, dalla Sig.ra SEMPRONIA di locare l’appartamento di proprietà di quest’ultima sito in ROMA Via PIAVE 14, piano terzo interno n. 5 con annessa soffitta;

3) che, contestualmente, nella seconda metà del mese di agosto 2006 il sig. TIZIO, si rivolgeva alla predetta agenzia immobiliare, in quanto interessato a prendere in locazione un appartamento in ROMA;

4) che il sig. TIZIO visionava, per ben due volte, l’appartamento di Via della PIAVE n. 14 e, trovatolo di suo gradimento, manifestava la sua disponibilità a tenerlo in locazione, con contratto a tempo determinato, stante le sue esigenze abitative di natura transitoria in città;

5) che in data 1.9.2006, nella sede dell’ Centro SRL, le parti sottoscrivevano un contratto di locazione ad uso abitativo per la durata di mesi otto, con decorrenza dall’1.10.2006 al 30.05.2007, sulla base di un complessivo canone di locazione pattuito in €. 8.000,00# (ottomila/00) che il conduttore si obbligava a pagare in n. 8 rate mensili anticipate pari ad €. 1.000,00 ciascuna (doc. n.  2 all.to);

6) che l’agenzia Centro SRL, conformemente al mandato ricevuto, ha provveduto a mettere in contatto  le parti interessate e, stante l’effettiva conclusione dell’affare tra le parti stesse, ha diritto a vedersi corrispondere la provvigione ad essa spettante per l’attività di mediazione svolta, così come stabilito dall’art. 1755 cod. civ.;

7) che, conformemente al disposto dell’art. 1755 cod. civ., in mancanza di patto e di tariffe professionali, la misura della provvigione può essere determinata sulla base degli usi, o in mancanza di questi, determinata dal giudice secondo equità;

8) che sulla base della Raccolta Provinciale degli Usi pubblicata dalla Camera di Commercio di Roma, per l’anno 2006, per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, con carattere transitorio

“di durata superiore a sei mesi” il compenso spettante al mediatore è stabilito in una mensilità del canone mensile di affitto (oltre gli oneri di legge) a carico di ciascuna delle parti (doc. n. 3 all.to);

9) che nonostante i ripetuti inviti al pagamento della provvigione fatti dalla socia  personalmente, rinnovati con lettera racc.ta a.r. 8.9.06, a firma del sottoscritto procuratore (all.to n. 4), l’obbligato, sig. TIZIO, non ha inteso corrispondere all’Agenzia Immobiliare istante quanto ad essa dovuto per la prestazione professionale di mediazione conclusa ;

10) che, per il disposto dell’art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento e che l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste i relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del contratto (Cass. Civ. 13132/97);

– tutto quanto sopra premesso, la Centro Srl., come in atti rappresentata e domiciliata,

CITA

Il sig. TIZIO , nato ad ROMA  il XX/XX/XXXX (C.F. —–) domiciliato in ROMA, via……,  a comparire avanti al Signor Giudice di Pace di Roma, nei noti local, all’udienza che sarà tenuta il giorno 29 Ottobre 2007, alle ore 9,30 e segg., invitandolo a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di cui agli artt. 319 e segg. c.p.c.,  e con l’avvertenza che, contraddicente o contumace, si procederà ai sensi di legge per sentirsi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contratiis reiectis, dichiarare tenuto e, per l’effetto, condannare il sig. TIZIO al pagamento dell’importo di €. 1.000,00#, oltre IVA 20%, per complessivi Euro 1.200,00# alla Centro SRL a titolo di compenso per l’attività di mediazione prestata  in suo favore in occasione della stipulazione, con la locatrice, del contratto di locazione ad uso abitativo dell’immobile sito in Roma Via Piave int. 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

In via istruttoria si producono i documenti indicati in premessa e si chiede fin da ora l’ammissione di prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte nella premessa dell’atto di citazione ai punti da 2) a 5), con riserva di integrazione dei mezzi istruttori.

Roma Li

Avv. Giulio Cesare

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